vidimazione. L’ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all’art. 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all’avvocato, sempre a mezzo del servizio postale l’originale dell’atto vidimato, con la relazione di notificazione;
c) su espressa richiesta dell’avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell’atto, l’ufficio postale dà conferma in via telematica dell’avvenuta consegna dell’atto.
A cura di Giorgio Rossi e con la collaborazione di Francesca Cremonesi
a) scrivere la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
b) presentare all’ufficio postale l’originale e la copia dell’atto da notificare; l’ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione , inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all’art. 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all’art. 8, la sottoscrizione e il domicilio del notificante;
c) presentare contemporaneamente l’avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall’Amministrazione postale, con l’aggiunta del numero di registro cronologico.
Per le notificazioni di atti effettuate prima dell’iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell’atto introduttivo della procedura, l’avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l’avviso deve indicare ...
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