b) presentare all’ufficio postale l’originale e la copia dell’atto da
notificare; l’ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di
vidimazione , inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste
di cui all’art. 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le
indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario,
con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca; sulle buste
devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all’art.
8, la sottoscrizione e il domicilio del notificante;
c) presentare contemporaneamente l’avviso di ricevimento compilato con le
indicazioni richieste dal modello predisposto dall’Amministrazione postale, con
l’aggiunta del numero di registro cronologico. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell’iscrizione a ruolo della
causa o del deposito dell’atto introduttivo della procedura, l’avviso di
ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore;
per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l’avviso deve indicare
anche l’ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto
dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, agli artt. 4 e
seguenti della Legge 20 novembre 1982, n. 890. Il notificante di cui all’articolo 1 che intenda avvalersi delle facoltà
previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche,
già disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. In tal caso:
a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile,
amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all’ufficio
postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di
notificazione e del numero di registro cronologico di cui all’art. 8;
b) l’ufficio postale trae dall’atto ricevuto telematicamente un originale
e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di
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