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restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di restituzione. La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

 

Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l’ufficio postale o una sua dipendenza il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l’impiegato postale lo dichiara sull’avviso di ricevimento che, datato e formato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente in raccomandazione.          

 

[La notificazione si ha per eseguita alla data de ritiro del piego.]

 

Qualora la data delle seguenti formalità manchi sull’avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell’avviso stesso.

 

Queste modifiche sono già entrate in vigore

 

I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890 e successive modificazioni, sono posti a carico del mittente indicato nell’avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti.

 

 

 

 

 

** MODIFICHE ALLA LEGGE N. 53/1994

 

Art. 3

 

Il notificante di cui all’art. 1 deve:

 

            a) scrivere la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;

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