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anche l’ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

 

Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, agli artt. 4 e seguenti della Legge 20 novembre 1982, n. 890.

 

Il notificante di cui all’articolo 1 che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso:

 

            a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all’ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all’art. 8;

 

            b) l’ufficio postale trae dall’atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di vidimazione. L’ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all’art. 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all’avvocato, sempre a mezzo del servizio postale l’originale dell’atto vidimato, con la relazione di notificazione;

 

            c) su espressa richiesta dell’avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell’atto, l’ufficio postale dà conferma in via telematica dell’avvenuta consegna dell’atto.

 

 

 

 

 

A cura di Giorgio Rossi e con la collaborazione di Francesca Cremonesi ...

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