Avv. Roberto Cataldi |

Vacanze rovinate: Cassazione, tour operator deve garantire incolumità dei turisti

Ancora una volta la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di "vacanze rovinate". Questa volta nel mirino di Piazza Cavour ci sono i divertimenti pericolosi messi a disposizione dell'albergo in cui si alloggia. Secondo la Corte (Sentenza n. 25396/2009) in caso di danni il tour operator è tenuto a risarcire il cliente. Come spiegano gli Ermellini, chi organizza il viaggio non ha solo il compito di garantire vitto e alloggio ma deve anche controllare le "modalita' dell'esecuzione della prestazione anche in ordine ad aspetti dell'attivita' del gestore dei servizi (albergatore) esulanti dalle promesse caratteristiche del viaggio". La decisione è della terza sezione civile che ha dato ragione a una signora torinese che nei precedenti gradi di giudizio si era vista negare il risaricmento per i danni che aveva riportato durante una vacanza nello Zanzibar per il morso di una scimmietta che era tenuta nell'albergo per far divertire i clienti.

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Al ritorno dalla vacanza la donna aveva chiesto un risarcimento di 12 mila euro, ma le sue richieste sono state respinte perchè a detta della Corte d'Appello l'evento dannoso era riconducibile unicamente alla condotta privata del gestore alberghiero e che, in ogni caso, l'organizzatore del viaggio non aveva "l'obbligo di controllare qualsiasi comportamento dei collaboratori locali o di porre in atto dispositivi per preservare l'incolumita' del viaggiatore". Ora la Cassazione ha ribaltato il verdetto disponendo un nuovo esame davanti alla Corte d'appello di Torino che ora dovra' tenere presente che "l'assunzione dell'obbligazione di somministrare vitto e alloggio non esaurisce l'ambito della prestazione alberghiera, che necessariamente implica anche doveri accessori di salvaguardia dell'incolumita' dei clienti, la cui violazione puo' comportare una responsabilita' di natura contrattuale". Ora Renata dovra' essere risarcita considerato che e' pure "improprio il rilievo sulla inconfigurabilita' di un obbligo dell'organizzatore del viaggio di controllare le modalita' dell'esecuzione della prestazione anche in ordine ad aspetti dell'attivita' del prestatore di servizi (albergatore) esulanti dalle promesse caratteristiche del viaggio".


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