Agosto è il tempo della vacanze per la maggior parte degli italiani ma qualche volta quello che dovrebe essere per noi un momento di relax può trasformarsi in uno stress a causa di ritardi, truffe o disavventure di vario genere. Per questo, molti studi legali hanno messo a disposizione nei propri siti web indicazioni su cosa fare per far valere i propri diritti. Il danno da vacanza rovinata è stato introdotto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo
111/95 che ha recepito una direttiva comunitaria (90/314/CEE) e consiste nel pregiudizio subito per non aver potuto godere dei benefici di una vacanza per disagi e disservizi oppure per la cancellazione della stessa. Questo decreto è stato poi abrogato dal Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) e le sue disposizioni sono in esso confluite Dottrina e giurisprudenza riconoscono pacificamente che il danno risarcibile è patrimoniale e non patrimoniale e che anche il danno derivato dallo stress o dalla delusione di non aver potuto godere della propria vacanza va risarcito. Dobbiamo considerare che questo danno ha natura contrattuale perchè trova fondamento in un contratto con l'agenzia di viaggi o con il tour operator. Ma come quantificare il danno da vacanza rovinata
? Il risarcimento da richiedere deve dunque comprendere innanzitutto il pregiudizio economico che può coincidere con il prezzo pagato per il viaggio (nel caso di mancato godimento del soggiorno), oppure consistere in una riduzione del prezzo pagato (in caso di vacanza rovinata da disservizi, contrattempi o disguidi). L'altra voce di danno riguarda invece aspetti non patrimoniali che risultano di più difficile quantificazione dovendosi valutare lo stress e la delusione subiti per il mancato godimento della vacanza. Si tratta dunque di una valutazione rimessa al libero apprezzamento del giudice. Quanto alla giurisprudenza vale la pena segnlare alcune sentenze in tema di vacanza rovinata:
Cassazione 10651/2009: Spetta al cliente il risarcimento del danno nel caso in cui la vacanza sia stata compromessa dalllimpraticabilità del mare per tutta la durata del soggiorno, quando il tour operator non sia stato in grado di fornire servizi alternativi per una prosecuzione della villeggiatura ovvero di rimborsare parzialmente il prezzo del pacchetto, anche se il cliente stesso, nel corso del soggiorno, non si sia mai lamentato con la direzione del villaggio.
La fruizione del mare e della spiaggia, anche se non costituisce un servizio turistico in senso stretto, rappresenta il presupposto di utilità del pacchetto e parte essenziale della prestazione turistica.

Cassazione 3462/2007: Può essere condannato al risarcimento danni per vacanza rovinata la compagnia di viaggi che non abbia tenuto conto delle previsioni meteorologiche avverse e che non si sia accordata con unnaltra società di navigazione (dotata, questa sì, di mezzi in grado di affrontare il mare grosso), che avrebbe consentito il rientro tempestivo sul continente ed evitato così ai viaggiatori una notte allladdiaccio.
Tribunale di Bologna (7 giugno 2007): Il danno da vacanza rovinata consiste in un pregiudizio al benessere psicologico che ogni persona ricerca nell'intraprendere un periodo di vacanza, pregiudizio che si aggiunge ai patimenti direttamente legati all'infortunio subito e che ha impedito all'attrice di conseguire quegli obiettivi di svago e riposo che si era prefissata al momento dell'acquisto del pacchetto turistico" Tale danno, secondo il Tribunale di Bologna si sostanzierebbe nella mancata acquisizione degli effetti di qualità della vita che avrebbe dovuto apportare la vacanza.

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