Il Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito che l'agenzia risarcisce il turista se propone il pacchetto di un organizzatore insolvente


Il risarcimento del danno da vacanza rovinata

La fattispecie del danno da vacanza rovinata è contemplata dall'articolo 46 del Codice del Turismo (D.Lgs 79/2011), così come modificato dal D.Lgs 62/2018.

Si tratta di un risarcimento che può essere invocato dal turista (ossia dall'acquirente di un pacchetto turistico) nell'ipotesi in cui le prestazioni previste nel contratto di pacchetto turistico non vengano adempiute dall'agenzia di viaggi e/o dal tour operator.

In particolare, il danno da vacanza rovinata è qualificato come danno patrimoniale in quanto è correlato al disagio psicofisico e allo stress emotivo derivante al turista in caso di mancato godimento, totale o parziale, del tempo di vacanza.

Stando al tenore letterale dell'articolo 46, il danno si sostanzia nel tempo di vacanza inutilmente trascorso e nell'irripetibilità dell'occasione perduta.

Tempo di vacanza inutilmente trascorso

Il concetto di "tempo di vacanza inutilmente trascorso" si riferisce al periodo di vacanza che non è stato goduto come previsto a causa di problemi significativi con il pacchetto turistico. Il tempo da trascorrere in svago e serenità diventa tempo trascorso in frustrazione a causa dell'inadempimento del tour operator o dell'agenzia di viaggi.

Irripetibilità dell'occasione perduta

In merito al concetto di "irripetibilità dell'occasione perduta" si può affermare che esso si riferisce al fatto che un'opportunità unica e speciale è andata persa a causa del disservizio o dell'inadempimento. In altre parole, è quel tipo di esperienza che non può essere facilmente replicata o sostituita con una somigliante.

Il Giudice, pertanto, tenendo conto di tali condizioni potrà valutare la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dal turista.

La richiesta di risarcimento

Il risarcimento per il danno da vacanza rovinata può essere richiesto all'organizzatore del pacchetto turistico o al venditore che ha commercializzato il pacchetto. L'organizzatore del pacchetto turistico è il soggetto che ha organizzato il viaggio, coordinando tutti i servizi inclusi nel pacchetto turistico (voli, alloggio, trasporti, ecc.) ed è responsabile per l'esecuzione dei servizi in conformità con quanto pattuito. Il venditore del pacchetto è l'agenzia di viaggi o il sito web tramite cui il turista acquista il pacchetto turistico. Anche il venditore è responsabile, in quanto è l'intermediario che ha venduto il pacchetto al consumatore.

La diligenza professionale dell'agenzia di viaggi

L'agenzia di viaggi, in quanto professionista, è tenuta ad esercitare la propria attività professionale con la diligenza richiesta dal servizio di intermediazione svolto, ossia garantendo al turista gli standard di competenza e perizia normalmente richieste nell'esercizio di tale impresa.

Rientra sicuramente nell'ambito della diligenza professionale dell'agenzia di viaggi il garantire al turista i servizi offerti da un tour operator affidabile.

Responsabilità dell'agenzia di viaggi nella scelta del tour operator

A tale ultimo proposito merita menzione la recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, la numero 45 del 14 gennaio 2025.

In particolare, il Giudice è stato investito della seguente questione: spetta al turista il risarcimento del danno da vacanza rovinata nel caso in cui la vacanza non sia stata goduta a causa del fallimento di un tour operator il cui stato di insolvenza era noto all'agenzia di viaggi proponente il pacchetto turistico"

Il Giudice si è soffermato sulla culpa in eligendo dell'agenzia di viaggi, ossia sulla responsabilità di quest'ultima nella scelta del tour operator che deve eseguire i servizi acquistati dal turista con il pacchetto. Infatti, il venditore di pacchetti turistici, dovrebbe essere diligente nella scelta, facendo ricorso a tour operator affidabili.

Nel caso di specie, l'agenzia di viaggi, pur essendo a conoscenza dello stato di insolvenza del tour operator, aveva deciso di proporre al turista un pacchetto turistico combinato proprio da predetto organizzatore. Il turista, pochi giorni prima della partenza, era stato informato della cancellazione del viaggio poiché il tour operator era stato dichiarato fallito.

Per il Giudice l'agenzia di viaggi non avrebbe dovuto proporre il pacchetto organizzato dal tour operator, poi fallito, in quanto era ben a conoscenza dello stato di insolvenza dello stesso; né può essere giustificativo della scelta di tale organizzatore la circostanza che sia stato lo stesso turista a richiederne i servizi per aver goduto in precedenza in maniera soddisfacente delle attività del soggetto fallito.

La negligenza dell'agenzia di viaggi nello scegliere il tour operator legittima la richiesta risarcitoria del turista, avanzata nei confronti della stessa, per non aver potuto godere del periodo di vacanza a causa della cancellazione del viaggio imputabile ad un fallimento che poteva essere previsto dall'agenzia di viaggi in considerazione del fatto che negli ambienti professionali era noto lo stato d'insolvenza irreversibile del tour operator.


Avv. Luca Vancheri

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