Con la pubblicazione della circolare n. 16 l'Inps torna ad affrontare la questione concernente il congedo per maternita' di cui al D.Lgs. 151/2001. Nel merito l'istituto precisa quanto segue: 1.In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III del D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità) spetta per un periodo di cinque mesi dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale il congedo può essere fruito anche durante il periodo di permanenza all'estero. Nell'ipotesi di affidamento il congedo spetta per un periodo di tre mesi e può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento. 2.Il padre lavoratore può fruire del congedo di cui sopra alle medesime condizioni previste per la lavoratrice, qualora la stessa non se ne avvalga. 3.Il congedo parentale
di cui al Capo V del D.Lgs. 151/2001 (TU. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità) può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età del minore adottato o affidato.
Inps, Circolare 4.2.2008 n. 16

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