A distanza di molti anni dall'inizio di un forte contenzioso finalizzato al riconoscimento di questa o quella voce stipendiale da computarsi in quota A - specificamente rivolto ai dipendenti della pubblica amministrazione o dello Stato - continua a predominare un orientamento fortemente contrario alle pretese dei lavoratori i quali, per effetto della palese convenienza nell'azione di spostamento da una quota all'altra si rivolgono tutt'oggi al giudice amministrativo per vedersi riconosciuti i loro diritti. Ne è l'esempio la pronuncia della Corte dei Conti della Toscana (la numero 45 del 25.1.2008) oggetto della presente nota che, in maniera dettagliata ricorda quali siano gli elementi indicati dal Legislatore che contraddistinguono le indennità che compongono la quota pensionabile più favorevole (la quota A). Il Giudice unico, investito della questione evidenzia come l'indennità di amministrazione, seppur inserita contrattualmente nelle voci stipendiali sia attribuibile alla quota B. Trattandosi di retribuzione "accessoria", così come previsto dalla legge 335/95, art. 2 commi 9, 10 e 11 non riveste quei caratteri sanciti dall'articolo 43 del T.U. 29.12.1973 n. 1092 che indica quei caratteri e principi di tassatività e nominatività dell'emolumento propri della base pensionabile. In buona sostanza l'indennità di ammnistrazione non vi compare venendo meno alla regola generale fissata dal già citato articolo 43 secondo cui nessun altro assegno o indennità anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile. Nemmeno la fissità e la continuità della indennità di amministrazione consentono di equipararla allo stipendio in senso stretto poichè non vi è alcuna disposizione di legge o contrattuale che statuisca la diversa funzione della indennità richiamata ut supra.
Indennità che nemmeno deve essere considerata ai fini del computo della tredicesima mensilità così come ampiamente ribadito da una giurisprudenza maggioritaria che si è espressa in tale senso. E' giusto pensare, in ultima analisi che quanto contrattualmente stabilito tra le parti per l'indennità di amministrazione, seppur introdotta con il criterio della continuità - nel caso specifico l'indennità di amministrazione è stata inserita nel CCNL Comparto Ministeri sin dal 1994 e successivamente confermata - non può scaturire diversa interpretazione se non quella data dal CCNL stesso che la indica come voce generale, fissa e ricorrente erogata per 12 mensilità. Computabile quindi tra le voci accessorie in quota B.
Corte dei Conti Toscana, Sentenza 25.1.2008 n. 45 - Giovanni Dami

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