La riforma del processo civile istituisce il rito unico per la famiglia e impone ai CTU di attenersi ai soli protocolli e metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica

Sindrome da alienazione parentale fuori dalle aule giudiziarie

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La c.d. sindrome da alienazione parentale resta "fuori" dalle aule giudiziarie italiane. È l'effetto della legge delega per la riforma del processo civile.


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Della c.d. "Sindrome da Alienazione Genitoriale o da Anaffettività Genitoriale" (Parental Alienation Syndrome - PAS) si è discusso molto negli ultimi anni e il tema ha avuto una certa risonanza anche in virtù del fatto che, nel nostro paese, tale "sindrome" è stata richiamata, direttamente o indirettamente, in occasione di diversi procedimenti riguardanti l'affidamento dei figli.


A teorizzare la PAS è stato per primo lo psichiatra americano Richard Gardner, che l'ha descritta "come un'ipotetica e controversa dinamica psicologica disfunzionale che si attiverebbe sui figli minori coinvolti in contesti di separazione e divorzio conflittuale dei genitori, non adeguatamente mediate".


In parole povere, trattasi di "condizionamenti psicologici" messi in atto da un genitore (c.d. alienante) nei confronti dei figli, un "lavaggio del cervello" che ha lo scopo di allontanare la prole dall'altro genitore (c.d. alienato), stimolando nei confronti di quest'ultimo atteggiamenti di astio e disprezzo ingiustificati.

Le critiche alla PAS

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Tuttavia, l'esistenza della PAS non è affatto pacificamente condivisa in seno alla Comunità scientifica, anzi, appare assai dibattuta in molti paesi. La maggior parte degli studiosi, infatti, dubita si possa parlare di una vera e propria "sindrome" ed è per questo che la PAS non è ad oggi riconosciuta ufficialmente come un disturbo psicopatologico dalla maggioranza della Comunità scientifica e legale internazionale.


Anzi, la stessa non risulta neppure inserita in alcuna delle classificazioni in uso, come ha evidenziato il Ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo nel 2020 a un'interrogazione parlamentare sulla PAS.


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La mancanza di evidenze scientifiche non ha ostacolato, tuttavia, l'ingresso della sindrome da alienazione parentale nelle aule giudiziarie, dove in alcuni casi ha costituito un criterio che ha guidato l'operato dei giudici, con il supporto dei consulenti tecnici, in vista delle decisioni sull'affidamento dei minori.


Da ultimo, un'autorevole "censura" alla PAS è giunta addirittura dalla Corte di Cassazione, contenuta nelle conclusioni rassegnate dalla Procura Generale in relazione alla una vicenda di un bambino, allontanato dalla madre e collocato in casa famiglia a seguito delle denunce di violenza a carico del padre.

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Il documento, pur non menzionando espressamente la PAS, evidenzia come il provvedimento impugnato non abbia indicato alcun fatto, circostanza o comportamento tenuto dalla madre e pregiudizievole al figlio, evocando solo concetti evanescenti, come "l'eccessivo invischiamento", "il rapporto fusionale", rispetto ai quali "è impossibile difendersi non avendo essi base oggettiva o scientifica, essendo il risultato di una valutazione meramente soggettiva".

Cosa prevede la riforma del processo civile

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In questo percorso dissestato, affatto scorrevole e lineare, emerge da ultimo il fondamentale tassello posto dalla riforma della giustizia civile.

In ambito squisitamente processuale, una delle maggiori novità è quella che introduce un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" che riguarderà tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare.

Esclusi dall'ambito operativo del nuovo rito saranno i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, quelli di adozione di minori di età nonché quelli attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal D.L. 13/2017.

Tale innovazione servirà ad allineare alcune differenze di trattamento a livello processuale tra situazioni analoghe, oltre che a riordinare e semplificare la disciplina attualmente esistente in un'ottica di efficienza e speditezza.

Per quanto riguarda i processi che confluiranno nel rito unico, il legislatore ha inteso conferire un'attenzione particolare a vicende delicate, quali le situazioni in cui siano presenti allegazioni di violenza domestica o di genere, nonché quelle riguardanti i minori e il loro ascolto, con l'obiettivo di assicurare un'adeguata tutela.

Protocolli e metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica

La riforma prevede, ad esempio, che qualora il figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, debba accertare con urgenza le cause del rifiuto e assumere i provvedimenti nel superiore interesse del minore, tenendo conto - nella determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli - di eventuali episodi di violenza.

Ed è a questo punto che arriva la "stoccata" nei confronti della sindrome da alienazione genitoriale. La riforma infatti prevede che il consulente del giudice eventualmente nominato dovrà attenersi "ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità agli stessi estranei".



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