Cosa è cambiato con la legge n. 173/2020? Quando può essere convertito il permesso di soggiorno?

Legge 173/2020: cosa è cambiato nella disciplina dell'immigrazione

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La legge 18 dicembre 2020 n. 173 è la legge di conversione, con modificazioni, del Dl n. 130 del 2020, cosiddetto Decreto "immigrazione e sicurezza".

L'oggetto della legge recentemente emanata, ed entrata in vigore il 20 dicembre 2020, è la disciplina relativa a disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare.

Cosa è cambiato?

Sono state apportate una serie di modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale.

Attraverso la nuova legge si prevedono una serie di disposizioni sui requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per esigenze di protezione del cittadino straniero e la riforma del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione, oltre ad una nuova regolamentazione per rafforzare la sicurezza pubblica.

Cosa è stato introdotto?

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- la facoltà di assegnare anche agli enti del terzo settore i beni sequestrati nel corso di operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina

- la previsione del soggiorno di breve durata (non oltre i 180 giorni) per gli studenti di filiazioni universitarie straniere

- la possibilità di procedere con audizioni a distanza per quanto riguarda la procedura di esame delle domande di protezione internazionale ed infine la riduzione a 24 mesi, prorogabili fino a 36 del termine massimo per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento agli stranieri della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione

Si è quindi proceduto ad una modifica a livello di politiche migratorie e permessi di soggiorno per motivi di lavoro. All'interno del Testo Unico dell'immigrazione è stato inserito il comma 1-bis all'articolo 6, rendendo così possibile la conversione di alcuni tipi di permesso di soggiorno in permessi di soggiorno per motivi di lavoro.

Permessi di soggiorno convertibili per motivi di lavoro: quando?

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- per protezione speciale: rilasciato al richiedente asilo nel momento in cui non può ottenere protezione internazionale e ci siano reali rischi di tortura o persecuzioni. Ha la durata di un anno e se la Commissione Territoriale lo ritiene necessario può essere rinnovato;

- per calamità: rilasciato nei casi in cui il Paese dove il soggetto deve fare ritorno è colpito da particolare e contingente calamità. Ha una durata di sei mesi, rinnovabile per altri sei se la condizione permane;

- per residenza elettiva: consente l'ingresso in Italia allo straniero che sia in grado di godere di una indipendenza economica e sia in grado di mantenersi senza svolgere alcuna attività lavorativa;

- per attività sportiva;

- per lavoro di tipo artistico;

- per motivi religiosi e assistenza ai minori: nel secondo caso la facoltà di rilasciare il permesso di soggiorno è riconosciuto in capo al Tribunale per i Minorenni ai genitori del minore nel momento in cui sussistono gravi esigenze di tutela. E' il più diffuso;

- cure mediche dovute a gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie (aggiunta di recente).

Colui che richiede la protezione internazionale è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente.


Foto: 123rf.com
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