E' prevista la possibilità di regolarizzare rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoratori in nero). A tal fine, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell' I.N.P.S. territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza. I datori di lavoro devono propedeuticamente, sottoscrivere un accordo aziendale ovvero territoriale finalizzato alla regolarizzazione del rapporti di lavoro irregolari comunque non anteriore ai 5 anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza. Per la sistemazione delle partite contributive e assicurative relative ai rapporti di lavoro oggetto di regolarizzazione, il datore di lavoro deve versare una somma pari a 2/3 di quanto pro-tempore dovuto per i rapporti irregolari. 1/5 dell'importo complessivo deve essere versato all'atto dell'istanza; la parte restante, in 60 rate mensili senza interessi. Nessun onere contributivo è previsto a carico dei lavoratori per questa regolarizzazione. Il versamento della somma dovuta dal datore di lavoro determina l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia diversamente de contributi e premi nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi. Nei confronti dei datori di lavoro che presentano l'istanza di regolarizzazione sono sospese, per la durata di un anno a decorre dalla data di presentazione le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza. Ad eccezione delle ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa
, i lavoratori interessati da questa procedura, devono essere mantenuti in servizio per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di regolarizzazione del rapporto di lavoro. (Rag. David Lotti - www.gsgconsultants.it)
(Articolo del rag. David Lotti)

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