In base all'art. 51 c.p.p., le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai magistrati della procura della Repubblica o della procura generale

Il pubblico ministero e l'azione penale

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Il pubblico ministero è il magistrato cui compete in via esclusiva l'esercizio dell'azione penale. Tale esercizio è obbligatorio per espressa previsione dell'art. 112 della Costituzione.

In qualità di Procuratore della Repubblica, dirige gli uffici della Procura presso il tribunale, la corte d'appello o la Corte di Cassazione e svolge un ampio ventaglio di funzioni, in ambito sia civile che penale, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.

Per conoscere le attribuzioni del p.m. nella giurisdizione civile, vedi la nostra apposita guida. In questo articolo, invece, ci concentreremo sul ruolo del pubblico ministero in ambito penale.

Attribuzioni del p.m.

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A norma dell'art. 73 delle leggi sull'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/1941), le attribuzioni del pubblico ministero comprendono, tra l'altro, la sorveglianza sull'osservanza delle leggi, la promozione della repressione dei reati e dell'applicazione delle misure di sicurezza nonché, come abbiamo già visto, l'esercizio dell'azione penale.

In concreto, quando perviene una notizia di reato presso i suoi uffici, il p.m. è incaricato di dirigere le indagini preliminari. A tal fine, un p.m. è reperibile 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno.

In tale fase, disponendo direttamente della polizia giudiziaria (cfr. art. 109 Cost. e art. 83 delle leggi sull'ordinamento giudiziario), dirige l'attività investigativa per il compimento di atti quali ispezioni, perquisizioni, accertamenti, sequestri, interrogatori e intercettazioni, al fine di acquisire elementi di prova.

Funzione inquirente e funzione requirente

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Le indagini preliminari si concludono con la richiesta di rinvio a giudizio (o altro provvedimento con cui il p.m. esercita l'azione penale, ad esempio con la citazione diretta a giudizio) oppure, se non sussistono elementi idonei a sostenere l'accusa, con la richiesta di archiviazione del procedimento.

Sulle richieste del p.m. decide il G.I.P. (giudice per le indagini preliminari). Il pubblico ministero, pertanto, non può decidere in autonomia il rinvio a giudizio dell'indagato o l'archiviazione di un procedimento penale.

Le attività sopra esposte delineano la funzione inquirente del p.m.

La funzione requirente, invece, si sostanzia nella partecipazione alle udienze penali, al fine di chiedere la condanna o l'assoluzione dell'imputato, ove ne ricorrano i presupposti.

Il p.m. può, inoltre, impugnare i provvedimenti sfavorevoli presso la corte d'appello o in Cassazione.

Rapporti tra procure

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A livello organizzativo, l'art. 51 c.p.p. dispone che le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale, nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado; e dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione, nei giudizi di impugnazione.

Se viene esercitato il potere di avocazione, le funzioni dei magistrati della procura della Repubblica sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello, mentre, nei casi previsti dall'art. 371 bis c.p.p. (ad esempio in materia di prevenzione antimafia e antiterrorismo), le funzioni di pubblico ministero vengono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia.


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