Dopo aver ricordato che “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. e confermato, da ultimo, dall'art. 337ter, quarto comma, cod. civ. (…) obbliga ciascun coniuge a far fronte alle molteplici esigenze dei figli, di tipo personale e sociale, in misura proporzionale al proprio reddito e a quello dell'altro genitore, considerando il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascuno di essi”, la Suprema corte passa a definire il concetto di spesa straordinaria. Per definizione si tratta di quelle spese che “per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicchè la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità”. Non è possibile quindi definire le stesse in via forfettaria proprio perchè, oltre che ledere il principio sopra citato, si rischierebbe di comprimere indebitamente l'interesse dei minori, rischiando di non poter far fronte, con le somme liquidate in via preventiva, ad eventuali oneri non ricompresi. In questo modo si introdurrebbe “una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia”. La sentenza è cassata con rinvio.





