La Cassazione rammenta che, a seguito della separazione dei coniugi, i figli hanno diritto a un mantenimento che garantisca loro, se possibile, un tenore di vita analogo a quello goduto in precedenza

di Lucia Izzo - A seguito della separazione personale tra coniugi, i figli hanno diritto a un mantenimento tale da garantire loro un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 del codice civile.

Ripartizione spese straordinarie figli

[Torna su]

È corretto che le spese straordinarie, esulanti dall'ordinario regime di vita dei figli, siano ripartite per quote tra i genitori, in maniera proporzionale alle rispettive risorse. Ricomprenderle in maniera "forfettaria" nell'ammontare dell'assegno di mantenimento posto a carico di un genitore, rischierebbe di privare la prole, a causa delle possibilità economiche del beneficiario dell'assegno cumulativo, di cure necessarie o altri indispensabili apporti.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 1562/2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi, nel giudizio di divorzio della coppia, sull'istanza di una madre che aveva contestato l'importo dell'assegno fissato in favore del figlio dal giudice di merito in 1.100 euro mensili, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie.

Spese straordinarie figli

[Torna su]

La Corte rammenta che devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli. Non si ritiene che tali spese possano includersi in maniera forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori.

Una simile scelta, infatti, contrasterebbe con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, e recherebbe grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie o di altri indispensabili apporti a causa delle possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo".

Mantenimento figli e tenore di vita

[Torna su]

Gli Ermellini richiamano un orientamento della medesima sezione (ord. n. 21273/2013) secondo cui, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto a un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 del codice civile.

Leggi anche Divorzio: per i figli vale sempre il tenore di vita

Tale norma, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.

Ne consegue che non esiste duplicazione del contributo nel caso sia stabilito un assegno di mantenimento omnicomprensivo con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari e, contemporaneamente, si predisponga la misura della partecipazione del genitore alle spese straordinarie, in quanto non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie.

Scarica pdf Cass., VI civ., ord. 1562/2020

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: