La determinazione del mantenimento, poi, deve tenere conto delle esigenze abitative, scolastiche, sportive, sanitarie e sociali

di Valeria Zeppilli - Il noto addio al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, che non rientra più nei parametri per la concessione dell'assegno divorzile all'ex, non riguarda i figli, i quali quindi, in caso di divorzio dei genitori, hanno diritto a mantenere il medesimo tenore di vita del quale godevano quando mamma e papà erano ancora una coppia.

Sul punto la Corte di cassazione non lascia più adito a dubbi, ma, con la sentenza numero 3922/2018 del 19 febbraio (qui sotto allegata), afferma chiaramente che "i figli hanno il diritto di mantenere il tenore di vita loro consentito dai proventi e dalle disponibilità concrete di entrambi i genitori, e cioè quello stesso che avrebbero potuto godere in costanza di convivenza".

La determinazione del mantenimento

Per quanto riguarda la determinazione in concreto del mantenimento, poi, i giudici hanno precisato che essa non può basarsi solo sui costi necessari al mero sostentamento dei figli, ma deve essere parametrata anche su quelli che rispondono a esigenze connesse "all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale".

La vicenda

Nel caso di specie, così argomentando, i giudici hanno respinto il ricorso proposto da un padre avverso la decisione della Corte d'appello di L'Aquila di determinare in 600 euro l'assegno dovuto per il mantenimento dei due figli, conviventi con la madre, e di porre interamente a suo carico il mantenimento del figlio con lui convivente.

Per la Cassazione il giudizio circa la congruità del contributo costituisce un giudizio di merito rispetto al quale, comunque, va tenuto conto di tutto quanto sopra detto con riferimento ai costi da considerare nella sua determinazione e ai parametri posti alla base della stessa.

Corte di cassazione testo sentenza numero 3922/2018
Valeria Zeppilli

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