Approvata in via definitiva la riforma delle misure cautelari dal Senato. In allegato il testo approvato

di Marina Crisafi - È arrivato in queste ore, proprio nei momenti in cui si consumavano i fatti sanguinosi al Tribunale di Milano, che hanno visto un imputato di bancarotta fraudolenta aprire il fuoco causando diverse vittime, tra cui un giudice fallimentare (leggi "Strage al Tribunale di Milano: condannato per bancarotta uccide 4 persone, tra cui un giudice e un avvocato. Probabile falla nella sicurezza"), il sì definitivo del Senato alla riforma delle misure cautelari.

177 i voti a favore, 12 i no e 30 gli astenuti per un provvedimento che ha fatto molto discutere, anche a seguito delle modifiche apportate alla Camera, tra cui la soppressione dell'art. 3 del ddl che prevedeva l'esclusione della custodia in carcere e degli arresti domiciliari quando il giudice riteneva che con la sentenza potesse essere concessa la sospensione condizionale della pena, in quanto trattasi di disposizione superata dal d.l. convertito dalla l. n. 117/2014.

Tra le prime reazioni di "favore" che hanno accompagnato il voto, considerandolo un testo "equilibrato" in grado di contemperare la carcerazione preventiva con la tutela delle vittime e la sicurezza dei cittadini, l'atteggiamento "moderato" di chi vi vede solo un "bicchiere d'acqua" per gli assetati e le polemiche di chi invece considera stravolta la stessa ratio sottesa alla disciplina, passa, dunque, dopo un lungo iter, la riforma delle misure cautelari, informata alla carcerazione preventiva quale ultima istanza, in vista anche di uno snellimento della grave situazione delle carceri italiane, costata allo Stato, in termini di risarcimento per ingiusta detenzione quasi 600 milioni di euro.

Ecco i contenuti in breve della nuova disciplina recante "modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali" e in materia "di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità" che, da oggi, è norma dello Stato:

- - Valutazione di pericolo "concreto" e "attuale"

La riforma limita la discrezionalità del giudice nella valutazione dell'applicazione delle misure cautelari che dovranno garantire le esigenze cautelari in attesa del giudizio, in base sia al requisito della concretezza del pericolo di fuga e reiterazione del reato che a quello dell'attualità.

Entrambi i requisiti non potranno essere desunti "esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede" ma valutati caso per caso dal giudice, sulla base della "biografia" e dei comportamenti dell'indagato;

Carcere preventivo quale ultima spiaggia

Novellato il comma 3 dell'art. 275 c.p.p. secondo il quale "la custodia cautelare in carcere - potrà - essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate".

Il ricorso alla custodia carceraria avrà, dunque, carattere residuale.

La presunzione di idoneità della custodia in carcere continuerà ad operare solo per i reati di particolare gravità, come quelli di associazione mafiosa, sovversiva o terroristica, anche internazionale, ma soltanto "quando sussistono gravi indizi di colpevolezza" e salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

Con riguardo agli altri gravi delitti (art. 51, commi 3-bis e quater, 575, 600-bis, 1 comma, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.) la custodia cautelare in carcere è applicata a meno che non risultino acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, o che, in relazione al caso concreto "le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure";

Niente automatismi

La riforma elimina, inoltre, l'automatismo del ricorso alla custodia in carcere, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora.

In tali ipotesi, infatti, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, potendo anche decidere di continuare ad applicare gli arresti domiciliari se i fatti sono di lieve entità;

Obblighi di motivazione

Il giudice che opti per la misura della custodia cautelare in carcere dovrà indicare le "specifiche ragioni" per cui ritiene inidonea nel caso concreto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1, c.p.p.

La motivazione obbligatoria, tesa ad evitare l'applicazione di misure cautelari soltanto sulla base delle deduzioni del pubblico ministero, dovrà evidenziare che il giudice ha proceduto ad "autonoma valutazione" a pena di annullamento dell'ordinanza cautelare;

Termini del procedimento

Dilatati i tempi di efficacia delle misure interdittive da due mesi massimi ad un anno e modificati i termini del riesame ai fini delle decisioni e delle deliberazioni del tribunale della libertà.

Le misure perderanno efficacia decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza e potranno essere rinnovate soltanto in casi limite.

A fini di maggiori garanzie per l'imputato, il differimento dell'udienza camerale, soltanto su richiesta formulata personalmente dallo stesso (e non più anche d'ufficio come previsto dal testo originario), non potrà essere superiore a dieci giorni (e non inferiore a cinque), in presenza di giustificati motivi. Il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza, in questo caso, sono prorogati nella stessa misura.

Diritto di visita ai figli e ai conviventi con handicap grave

La novella interviene, infine, sulla l. n. 354/1975, disponendo il diritto di visita dei detenuti (condannati, imputati o internati) ai figli, al coniuge o al convivente affetti da handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992.

Viene garantita, altresì, alla madre detenuta (o al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o impossibilitata) la possibilità di assistere il figlio, minore di anni 10, durante le visite mediche specialistiche;

Obbligo di relazione

Introdotto l'obbligo per il Governo di presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, alle Camere, una relazione contenente dati e rilevazioni statistiche sulle misure cautelari personali, distinte per tipologie ed esiti (ove i procedimenti siano conclusi), applicate nell'anno precedente.

Vai al testo della riforma

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: