Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 174 del 9 Gennaio 2015

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 174 del 9 Gennaio 2015. A prescindere dalla questione che in concreto è dibattuta nella sentenza in esame, è utile in questa sede evidenziare un concetto importante collegato ai principi di legittimo affidamento del privato e della correlata esigenza di certezza del diritto. E' infatti utile comprendere se e in quali circostanze al giudice del merito è permesso, nell'adottare la propria decisione, discostarsi da consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione.

Pur non vigendo, nel nostro ordinamento, la regola dello stare decisis - tipica dei Paesi anglosassoni - è tuttavia indubbia la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, in particolare delle sezioni unite, al fine appunto di conservare una linea interpretativa uniforme per tutte le corti territoriali di merito. 

Ma vi sono circostanze in cui è possibile, anzi doveroso, per il giudice del merito - titolare di poteri cognitivi pieni, estesi all'accertamento concreto dei fatti - discostarsi da eventuali pregressi orientamenti, proprio perchè, allo stato attuale, appaiono ormai superati. La Cassazione, nel disattendere la tesi del ricorrente, richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha affermato che "il principio della certezza del diritto non impone il divieto per la giurisprudenza di modificare i propri indirizzi e di seguire un indirizzo costante, tutte le volte in cui siano rispettate le generali prerogative garantite dal principio del giusto processo come tutelato dall'art. 6 - accesso alla giustizia, carattere equo del processo e principio della certezza del diritto rapportata all'epoca in cui è dovuta intervenire l'autorità giudiziaria". 

L'orientamento della Suprema corte non potrà mai quindi costituire limite invalicabile alle operazioni interpretative compiute da altro giudice. Importante riflessione anche circa il c.d. overrulling - cambiamento interpretativo repentino di norme di diritto processuale e sostanziale - "affinchè si possa parlare di prospective overrulling, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento di giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto overrulling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte".

Si rinvia, per completezza, alla lettura integrale della sentenza in commento, qui sotto allegata.


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