La Cassazione afferma che la prova della notifica a mezzo PEC può essere fornita anche in formato .pdf, censurando il formalismo eccessivo dei giudici di merito


L'ordinanza n. 1779 del 26 gennaio 2026 della Sezione Tributaria della Corte di cassazione si inserisce nel solco, ormai sempre più rilevante, del rapporto tra processo, tecnologie digitali e garanzie convenzionali di accesso alla giustizia.

La decisione affronta un tema apparentemente tecnico - la prova della notifica a mezzo PEC mediante produzione di file .pdf anziché in formato "nativo" - ma lo fa valorizzando principi di rango sovraordinato, primo fra tutti il divieto di formalismo eccessivo.

La pronuncia assume particolare rilievo anche perché dialoga espressamente, in via sistematica, con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, segnatamente con la sentenza CEDU, 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, in materia di accesso effettivo al giudice nell'era della digitalizzazione.

Il caso e la decisione della Cassazione

Nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte, i giudici di merito avevano dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di prova della notifica a mezzo PEC, ritenendo insufficiente la produzione della documentazione in formato .pdf e pretendendo, invece, il deposito del messaggio in formato nativo.

La Cassazione censura tale impostazione sotto plurimi profili.

In primo luogo, la Corte rileva come il formato .pdf fosse espressamente consentito dalla normativa tecnica vigente ratione temporis, sicché la pretesa di un diverso formato si risolve in un aggravio processuale non previsto dall'ordinamento.

In secondo luogo, viene valorizzato il principio del raggiungimento dello scopo: la costituzione della controparte, senza alcuna contestazione in ordine alla ricezione dell'atto, è circostanza idonea a sanare ogni eventuale irregolarità formale della notifica.

Infine - ed è questo il passaggio di maggiore spessore sistematico - la Corte afferma che un'interpretazione eccessivamente restrittiva delle regole tecniche in materia di processo telematico finirebbe per comprimere illegittimamente il diritto di accesso alla giustizia, in contrasto con l'art. 6 CEDU.

Da qui la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per l'esame del merito della controversia.

Processo digitale e tutela convenzionale: il richiamo alla CEDU

La decisione appare perfettamente allineata ai principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza Patricolo e altri c. Italia, ove si è chiarito che:

  • le tecnologie dell'informazione devono costituire uno strumento di semplificazione e di miglioramento dell'amministrazione della giustizia, non un fattore di compressione dei diritti processuali;

  • i giudici nazionali sono tenuti a evitare un formalismo eccessivo che si traduca in una barriera all'ottenimento di una decisione nel merito;

  • in un contesto di crescente digitalizzazione, grava sull'autorità giudiziaria un vero e proprio dovere di supervisione dell'uso delle tecnologie, affinché i diritti garantiti dalla Convenzione restino concreti ed effettivi.

Letta in questa prospettiva, l'ordinanza n. 1779/2026 assume un significato che travalica il dato tributario: il processo telematico non può trasformarsi in un terreno di trappole formali, pena la violazione dei principi convenzionali di equo processo.

Conclusioni

L'ordinanza in commento ribadisce un principio di civiltà processuale: la tecnica non può prevalere sulla funzione, né il mezzo digitale può divenire occasione per un'irragionevole selezione delle domande giudiziali.

Nel processo tributario - già connotato da una struttura impugnatoria rigida - l'imposizione di formalismi non espressamente previsti dalla legge rischia di compromettere il diritto di difesa e l'accesso al giudice, in palese contrasto con l'art. 6 CEDU.

La Cassazione, richiamando implicitamente il canone del "giusto processo digitale", riafferma che il rispetto delle regole tecniche deve sempre essere interpretato alla luce del principio del raggiungimento dello scopo e delle garanzie convenzionali.

Una lezione che va ben oltre il formato del file, e che interpella direttamente la responsabilità interpretativa del giudice nell'era della giustizia telematica.


Avv. Lucio Scotti

Foro di Taranto


Foto: 123rf.com
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