Si possono eccepire i soli legittimi impedimenti che diano luogo ad una assoluta impossibilità di comparire

L'auto si guasta e l'avvocato rimane a piedi proprio la mattina dell'udienza. Telefona, quindi, in cancelleria per chiederne il differimento ma il giudice non sente ragioni ritenendo che il tribunale possa essere raggiunto con altri mezzi e va avanti con la causa.

Può sembrare una delle avventure dell'avvocato Malinconico nato dalla penna di Diego De Silva, e invece la vicenda è reale ed ha avuto per protagonista un legale reggino e il suo cliente, il quale all'esito del mancato differimento ha visto confermata la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, sia in primo che in secondo grado.

Per tutta risposta, il cliente propone ricorso per Cassazione deducendo la nullità dell'udienza e, dunque, dell'intero iter processuale, considerata la mancata valutazione dell'istanza di differimento, imputabile non solo al giudice delle prime cure ma anche al giudice d'appello al quale la questione era stata nuovamente dedotta.

Ma la Suprema Corte gli dà torto.

Con sentenza n. 47919 del 19 novembre 2014, la quinta sezione penale della Cassazione, infatti, concordando con i giudici di merito, ha ritenuto non sussistente il legittimo impedimento, dato che, pur essendo acclarato il problema subito dalla vettura del difensore, lo stesso avrebbe dovuto attrezzarsi con un mezzo di trasporto alternativo.

"L'art. 420-ter c.p.p. - ha affermato, infatti, la Corte - sancisce il diritto dell'imputato e del difensore di eccepire, ottenendo il rinvio di udienza, i soli legittimi impedimenti che diano luogo ad una assoluta impossibilità di comparire. Ne consegue che l'improvviso guasto al mezzo di trasporto privato in tanto può integrare la situazione evocata, in quanto risulti che questo fosse il solo atto a consentire il raggiungimento dell'Ufficio giudiziario". Nella specie, invece, come osservato dai giudici di merito, ha concluso la S.C. rigettando il ricorso, era stato attestato il contrario, giacchè "il difensore avrebbe potuto ricorrere ad altri mezzi per raggiungere tempestivamente il tribunale".

Cassazione Penale, testo sentenza 19 novembre 2014, n. 47919

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