Legittimo impedimento: nessun rinvio se l'avvocato rimane a piedi. Per la Cassazione, il tribunale si può raggiungere con altri mezzi
Marina Crisafi |

Legittimo impedimento: nessun rinvio se l'avvocato rimane a piedi. Per la Cassazione, il tribunale si può raggiungere con altri mezzi

Si possono eccepire i soli legittimi impedimenti che diano luogo ad una assoluta impossibilità di comparire

L'auto si guasta e l'avvocato rimane a piedi proprio la mattina dell'udienza. Telefona, quindi, in cancelleria per chiederne il differimento ma il giudice non sente ragioni ritenendo che il tribunale possa essere raggiunto con altri mezzi e va avanti con la causa.

Può sembrare una delle avventure dell'avvocato Malinconico nato dalla penna di Diego De Silva, e invece la vicenda è reale ed ha avuto per protagonista un legale reggino e il suo cliente, il quale all'esito del mancato differimento ha visto confermata la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, sia in primo che in secondo grado.

Per tutta risposta, il cliente propone ricorso per Cassazione deducendo la nullità dell'udienza e, dunque, dell'intero iter processuale, considerata la mancata valutazione dell'istanza di differimento, imputabile non solo al giudice delle prime cure ma anche al giudice d'appello al quale la questione era stata nuovamente dedotta.

Ma la Suprema Corte gli dà torto.

Con sentenza n. 47919 del 19 novembre 2014, la quinta sezione penale della Cassazione, infatti, concordando con i giudici di merito, ha ritenuto non sussistente il legittimo impedimento, dato che, pur essendo acclarato il problema subito dalla vettura del difensore, lo stesso avrebbe dovuto attrezzarsi con un mezzo di trasporto alternativo.

L'art. 420-ter c.p.p. – ha affermato, infatti, la Corte – sancisce il diritto dell'imputato e del difensore di eccepire, ottenendo il rinvio di udienza, i soli legittimi impedimenti che diano luogo ad una assoluta impossibilità di comparire. Ne consegue che l'improvviso guasto al mezzo di trasporto privato in tanto può integrare la situazione evocata, in quanto risulti che questo fosse il solo atto a consentire il raggiungimento dell'Ufficio giudiziario”. Nella specie, invece, come osservato dai giudici di merito, ha concluso la S.C. rigettando il ricorso, era stato attestato il contrario, giacchè “il difensore avrebbe potuto ricorrere ad altri mezzi per raggiungere tempestivamente il tribunale”.


Cassazione Penale, testo sentenza 19 novembre 2014, n. 47919

Cassazione Penale sentenza 19 novembre 2014, n. 47919

Fatto e diritto

Propone ricorso per cassazione T.A. avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 29 novembre 2012 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale, così riqualificata la imputazione originaria di bancarotta fraudolenta documentale.
I reati, con la configurazione della aggravante ex art. 219 comma 2 n. 1 I. fall. e con la recidiva infraquinquennale e specifica, bilanciate dalle generiche prevalenti, gli sono stati addebitati quale titolare della ditta individuale omonima, essendo stato dichiarato fallito il 2 ottobre 2006.
Gli è stata irrogata la pena minima edittale, pari ad anni due di reclusione con le pene accessorie.
Deduce la nullità della udienza del 13 gennaio 2009, dinanzi al Tribunale, e di tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado, essendo stato rifiutato dal primo giudice il ” differimento della chiamata della causa” . Questo era stato richiesto telefonicamente dal difensore, mediante una telefonata alla cancelleria, a causa di un improvviso guasto alla propria autovettura. La mancata valutazione di tale istanza era imputabile non solo al primo giudice che, nella stessa data, aveva espletato la istruttoria e pronunciato sentenza, ma anche al giudice d’appello al quale la questione era stata nuovamente dedotta.
Il ricorso è infondato , pur prossimo alla soglia della inammissibilità, e deve essere rigettato.
II giudice di merito ha dato, alla eccezione di nullità, articolata risposta che deve qui essere ribadita, oltretutto non mancandosi di notare che, agli argomenti in diritto espressi dal giudice a quo, il ricorrente non ha opposto alcuna osservazione o aggiunta, limitandosi a rinnovare la questione anche con riferimento agli effetti prodotti sul giudizio di appello. Ebbene, l’art. 420 ter cpp sancisce il diritto dell’imputato e del difensore di eccepire, ottenendo il rinvio di udienza, i soli legittimi impedimenti che diano luogo ad una assoluta impossibilità di comparire.
Ne consegue che l’improvviso guasto al mezzo di trasporto privato in tanto può integrare la situazione evocata, in quanto risulti che questo fosse il solo atto a consentire il raggiungimento dell’Ufficio giudiziario.
Nella specie, la Corte territoriale ha attestato il contrario, sostenendo il difensore avrebbe potuto ricorrere ad altri mezzi per raggiungere tempestivamente il Tribunale.
A tale attestazione il ricorrente non ha opposto situazioni di fatto diverse, sicchè non rimane che affermare la correttezza del principio di diritto già enunciato in appello.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.



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