Con sentenza n. 32720 del 23 luglio 2014, la quinta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che commette reato di violenza privata (art. 610 codice penale) colui che ostruisce con il proprio veicolo l'unica via di uscita da un fondo, o meglio: colui che lo fa con il preciso intento (dolo) di impedire la libera uscita dallo stesso

La vicenda che ha dato impulso al giudizio di terzo grado era stato il comportamento limitativo della libertà personale (impedimento di uscire dal fondo) messo in atto da un automobilista  nei confronti di un soggetto che - a detta dell'imputato - stava illecitamente arando un fondo di sua proprietà

Secondo anche quanto riportato da un teste escusso, l'automobilista aveva dolosamente posizionato il proprio fuoristrada all'imbocco dell'unico passaggio che permetteva di uscire dal campo - proprio per "intrappolare" la persona offesa all'interno del fondo; e solo dopo che la persona rimasta bloccata aveva minacciato di chiamare i Carabinieri, il padre dell'automobilista era intervenuto per rimuovere il veicolo. 

Accertato pertanto l'elemento doloso, il Tribunale dell'Aquila condannava l'imputato alla pena di mesi 1 di reclusione, considerate le attenuanti generiche. 

E lo stesso facevano la Corte d'Appello dell'Aquila e la Corte di Cassazione, che ha infine confermato il provvedimento di secondo grado, rendendolo definitivo.

Art. 610. Violenza privata
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.


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