di Chiara Canzi - Con ordinanza n. 21273/13 la Corte di Cassazione ha stabilito che è lecito porre a carico del coniuge facoltoso il pagamento dell'80% delle spese straordinarie sostenute per il mantenimento del minore.

La Corte, nella parte motiva della sentenza, specifica che, seppur vi sia stata in sede di divorzio una quantificazione dell'assegno di mantenimento che abbia tenuto conto delle voci di spesa relative alle esigenze ordinarie del minore non si può ritenere che questa sia onnicomprensiva sia perché effettuata, in modo presuntivo, basandosi sul tenore di vita cui il minore era abituato sia perché alle esigenze ordinarie possono aggiungersi bisogni straordinari cui provvedere.

Proprio perché le esigenze dei figli sono molteplici e non riconducibili unicamente ad un mero obbligo alimentare in capo ad un genitore, non estendere il principio di proporzionalità che regola la partecipazione al mantenimento del minore da parte dei genitori proprio a quelle spese che, per la loro natura straordinaria, non possono essere previste al momento della quantificazione dell'assegno di mantenimento, mortificherebbe il principio stesso svuotandolo di ogni significato.

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