Per la Cassazione, le spese straordinarie per i figli di separati non vanno necessariamente suddivise in ragione della metà, ma ripartite a seconda delle sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro

Assegno di mantenimento e spese straordinarie figli

Le spese straordinarie per i figli di separati non vanno necessariamente suddivise in ragione della metà per ogni parte, ma in base alle rispettive sostanze patrimoniali e alla capacità di lavoro di ciascun obbligato. Lo ha ricordato la prima sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 6933/2023 (sotto allegata).

Nella vicenda, all'esito del giudizio di separazione personale il tribunale di Milano aveva assegnato la casa coniugale alla ex quale collocataria prevalente dei figli minori e aveva fissato a carico del padre un assegno di mantenimento pari a 1.100 euro per ogni figlio e il pagamento nella misura dell'80% delle spese documentate mediche, scolastiche, sportive ed educative/culturali.

Dopo la bocciatura in appello, la questione approda in Cassazione. L'uomo si duole, in particolare, del fatto che la corte non abbia tenuto conto dell'errore relativo ai suoi redditi e che la quantificazione dell'assegno e la ripartizione delle spese straordinarie non avesse tenuto conto delle effettive esigenze dei minori, fondandosi su presunzioni e sulla prospettazione della madre.

La S.C. ricorda innanzitutto che "la determinazione dell'assegno di mantenimento periodico deve tenere conto dei redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggio di proprietà, in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti" (cfr., per tutte, Cass. n. 28483/2022).

Per gli Ermellini, dunque, "la sentenza impugnata ha ritenuto che la misura dell'assegno periodico stabilita dal tribunale era consona alle possibilità del genitore, che gode di un reddito maggiore, superiore di due terzi rispetto a quello della moglie, ed alle esigenze dei figli, operando una valutazione sistematica secondo gli anzidetti parametri e ciò consente di escludere i prospettati vizi, anche come omesso esame sulle circostanze dedotte dal ricorrente negli atti di causa, in realtà prese in considerazione dalla corte territoriale ovvero ritenute irrilevanti ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento nell'interesse dei figli".

In punto della partecipazione del padre alle spese straordinarie, tuttavia, la censura dell'uomo è fondata.

Tuttavia, è necessario premettere, "per sgomberare il campo dagli equivoci - scrivono dal Palazzaccio - che risulta infondato l'assunto del ricorrente, laddove sembra sostenere che la previsione dell'assegno di mantenimento periodico comporterebbe l'incompatibilità con la contribuzione alle spese straordinarie. Quest'ultima, invero, riguarda spese che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e, per tale ragione, non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destrante a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli di guida che rettamente viene prevista, tranne che in casi eccezionali, in maniera autonoma dal giudice".

La ripartizione delle spese straordinarie

Quanto alla ripartizione pro quota delle spese straordinarie - chiarisce la Corte - "queste non vanno necessariamente suddivise in ragione della metà per ciascuna parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma ripartite tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun condebitore" (cfr. Cass. n. 25723/2016).

Tuttavia, va considerato che "all'interno della contribuzione per spese straordinarie possono confluire più voci, risultando distinguibili (a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento (spese scolastiche, spese mediche ordinarie); (b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento (Cass. n. 379/2021)".

Da ciò consegue che "la quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutuando i criteri già indicati per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori ed alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un'esigenza anche direttamente perequativa, come l'assegno di mantenimento, perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ove concordate tra i genitori e da questi ritenute proporzionate all'interesse dei minori, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione".

Alla luce di quanto puntualizzato, la Corte cassa la decisione impugnata, in quanto confermando la ripartizione delle spese straordinarie attestata dal tribunale sulla percentuale dell'80%, "non si è fatta carico di motivare, se non con formula di stile, sulla base di quali elementi tutte le spese straordinarie e, quindi, anche quelle riconducibili nella categoria sub a), siano state poste nella più elevata misura dell'80% a carico del padre - già onerato da un congruo assegno di mantenimento determinato comparando i redditi caratterizzati, peraltro, dal minore rapporto di uno (la madre) a tre (il padre)".

Scarica pdf Cass. n. 6933/2023

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