Il Governo Monti a fine corsa, con un inaudito blitz (e ringrazio il caro Amico Avv. Angelo Massimo PERRINI di Torino per lo scoop) che lascia fortemente perplessi se si consideri che è ancora in carica per la sola ordinaria amministrazione, sta per varare il decreto taglia risarcimenti del danno alla persona risentito da macrolesi, nella banda di oscillazione dal 10% al 100%, per le materie dell'infortunistica stradale e della malasanità. Si tratta dell'attuazione della delega di cui all'art. 138, comma primo, lettera a, del Codice delle Assicurazioni Private, mentre per le invalidità di grado inferiore è già operativo l'art. 139, comma quarto. Entrambe le norme si segnalano all'ermeneuta esperto per la scatteria nomopoietica: cfr. Legge Balduzzi.
Pare che ciò avverrà immediatamente dopo Pasqua, e per la precisione già il 2 aprile 2013.
La misura, che dovrebbe abbattere l'entità delle somme risarcitorie di un 60%, passerà poi al vaglio della Presidenza della Repubblica ed, infine, del Consiglio di Stato, che già sollevò osservazioni al Governo Berlusconi in sede consultiva con provvedimento del 17 novembre 2011.
Si sa, ed i lettori di Studio Cataldi hanno la possibilità di utilizzare già la risorsa appositamente aggiornata, che nell'attualità i giudici italiani usano, nella gran parte dei casi, le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno aquiliano.
Chi scrive a braccio questo pezzo ha avuto la casuale occasione di partecipare, quale esperto, insieme a ben più referenziati Colleghi e Medici Legali (come il Dott. Patrizio Rossi), agli incontri che hanno preceduto l'elaborazione di tale tabelle; in particolare, nel luglio 2012, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il Sottosegretario Prof. Claudio De Vincenti anticipò in sede consultiva, pur senza ostensione delle tabelle governative, che vi sarebbe stata una lieve riduzione degli importi rispetto all'attualità: pleonastico evidenziare le ripercussioni e le ricadute che tali corresponsioni comportano per macrolesi che debbono organizzare la propria residua esistenza sulla scorta della liquidazione del pregiudizio risentito.
Oltretutto, sia le compagnie assicurative che i danneggiati hanno parametrato le offerte risarcitorie sulla base dei criteri sino ad ora in vigore, radicando sugli stessi cause residuali di ingente valore che ne potrebbero risultare sconvolte per l'applicabilità immediata delle nuove tabelle di legge, senza discrezionalità alcuna per il giudicante; inoltre, ora le sanzioni processuali per la forchetta petitum/liquidato sono draconiane.
A tacer delle gravi disegueglianze risarcitorie ingenerate dalla genesi del fatto illecito (la caduta da cavallo implica un quid risarcitorio molto più elevato che riportare le medesime lesioni in conseguenza di un incidente stradale o di un evento dannoso riconducibile a malpractice), al Ministero dello Sviluppo Economico, presenti anche Gianmarco Cesari, Stefano Mannacio e Angelo Massimo Perrini, facemmo rilevare con l'Avv. Marco Bona del Foro di Torino, insigne pubblicista, la rilevante problematica del tempus di applicabilità ...ratione temporis delle nuove tabelle a punto. Del resto, proprio Marco Bona ricordava che la Suprema Corte aveva affermato l'irretroattività delle tabelle approvate con DM 3 luglio 2003 per la liquidazione del danno biologico relativo alle micropermanenti di cui all'art. 5 L. n. 57/2001: Cass. Civ., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11048. Il Sottosegretario si espresse per la regolamentazione a mezzo della relazione accompagnatoria.
Sono, invece, considerate micropermanenti quelle lesioni personali che non esorbitano i nove punti percentuali, come puntualmente annotato nella nostra risorsa, a cura del Direttore, con il form per il calcolo del danno non patrimoniale alla persona.
L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, in persona del Dott. Damiano Spera, ha provveduto appena il 20 marzo 2013 all'adeguamento dei valori.
Le tabelle milanesi utilizzate prima delle quattro fondamentali sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione, n.26972 e seguenti, di San Martino 2008 individuavano valori standard di liquidazione del cosiddetto danno biologico parametrati alla gravità della lesione all'integrità fisio-psichica ed all'età del danneggiato.
Contemplavano, poi, la liquidazione del cosiddetto danno morale in misura variabile nella forchetta da un quarto ad un mezzo dell'importo liquidabile a titolo di danno biologico.
Infine, per la personalizzazione del danno si prevedeva un aumento sino al 30% dei valori standard, avuto riguardo a particolari condizioni soggettive del leso.
Seguirono numerose riunioni conseguite al deposito delle notissime quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite di Piazza Cavour, incluso il congresso nazionale tenuto ...a botta calda il 24 novembre 2008 presso la Camera dei Deputati moderato dall'Avv. Gianmarco Cesari, Presidente dell'Associazione Vittime, organizzato da AIFVS, Altalex, LIDU e AIPG Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, al quale partecipò il gotha della materia risarcitoria, compreso il Dott. Spera.
In detta occasione il prestigioso Magistrato del Tribunale di Milano preannunciò si sarebbe intervenuti sulle tabelle meneghine al fine di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro pregiudizio non patrimoniale connesso alla lesione alla salute, constatando l'inadeguatezza dei valori monetari sino a quel momento utilizzati nella liquidazione.
Si propose, pertanto, la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari; inoltre, si contemplò congiuntamente la liquidazione del danno non patrimoniale susseguente alle stesse lesioni in termini di dolore, sofferenza subiettiva, in via di presunzione con riferimento ad una data tipologia lesiva. Si pensi al dolore da vergogna per una cicatrice deturpante;
talché, si optò per una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato rifusi a titolo di danno biologico standard, personalizzazione, danno morale.
I valori monetari per la perdita di un congiunto sono elencati all'interno della pratica risorsa di Studio Cataldi e prevedono una forbice che permette di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di costoro, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua.
Ricordiamo che secondo le Sezioni Unite il danno non patrimoniale ha struttura identica a quella del danno patrimoniale: l'uno come l'altra sarà risarcibile soltanto ove sussista una condotta, un nesso causale tra questa e la lesione di una situazione giuridica protetta dall'Ordinamento, un danno conseguente a tale lesione (Cass., Sez. Unite, 11 novembre 2008, n. 26972).
Tuttavia, mentre il danno patrimoniale è atipico perché risarcibile quale che sia la condotta illecita che lo abbia cagionato, il danno non patrimoniale è tipico perché risarcibile soltanto nei casi previsti dalla legge, secondo la previsione dell'art. 2059 Codice Civile che, sotto tale aspetto, costituisce una norma in bianco o di rinvio.
Tali casi previsti dalla legge possono essere così compendiati: 1. il fatto illecito è previsto dalla legge come reato; 2. altri casi contemplati espressamente dalla legge; 3. l'illecito abbia violato diritti della persona costituzionalmente garantiti: i diritti inviolabili.
Avviandoci a concludere, non sappiamo se il Presidente Giorgio Napolitano, il cui settennato scadrà il 15 maggio 2013, sarà ancora in carica al momento in cui verrà proposto dal rinvigorito Governo Monti il famigerato decreto attuativo, già cassato con maggioranza schiacciante in una prima stesura-blitz dal Parlamento con la mozione Pisicchio del 26 ottobre 2011, anche perché il Capo dello Stato pareva orientato, sino a poche ore fa, a dimettersi in tempi rapidi per fluidificare la situazione di grave stallo istituzionale in cui si è avviluppato il sistema declinante dei nostri partiti politici. Sistema che Marco Revelli ha argutamente definito, in un recente saggio per Einaudi, "Finale di partito". Un "panorama liquido, quasi totalmente mobile, dai punti di riferimento rarefatti, attraversato da flussi e correnti tanto impetuose quanto prive di una direzione riconoscibile". Va, infine, ricordato che, nel cassare la sentenza della Corte distrettuale, con la paradigmatica sentenza 12408 del 7 giugno 2011 la Corte di Cassazione, Sez. Terza, presieduta da Roberto Preden, estensore delle gemelle, relatore il raffinato Alfonso Amatucci (che il mio Amico napoletano Avv. Michele Liguori, autore con il Dott. Giovanni Cannavò del bel testo "Il risarcimento per le MACROLESIONI", edito da Maggioli, definisce con ammirata deferenza "Sua Eccellenza"), ha fissato nelle tabelle di Milano il riferimento liquidativo nazionale. La metafora del rasoio di Occam calza come un guanto: a parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire, eliminando con tagli di lama le ipotesi più complicate.
"Perché il ricorso non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta non sarà infatti sufficiente che in appello sia stata prospettata l'inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrerà che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano; e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti". In buona sostanza, la Corte di Cassazione afferma con la massima autorevolezza che quelle tabelle, in quanto diffusissime, sono pressoché obbligatorie: criteri equi a vocazione nazionale. Ne sarà stato contento il premuroso artefice e custode dell'armamentario, Dott. Damiano Spera.
Vedi anche:
» Allarme TAGLI per i RISARCIMENTI DA MACRO DANNI in RCA e MALPRACTICE - Osservazioni dell'Avv. Angelo Massimo PERRINI
» Tabella TAGLIA RISARCIMENTI per i MACRO DANNI - La protesta dell'Associazione Familiari Vittime Strada
Altri articoli di Paolo Storani | Law In Action | Diritti e Parole | MEDIAevo | Posta e risposta

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: