Con la sentenza n. 27051 depositata l'11 luglio 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che non commette reato il padre invalido che non versa l'assegno di mantenimento in favore del figlio minore perché percepisce una pensione molto bassa. La sentenza è l'esito del ricorso di un uomo che, dopo essere stato condannato in primo grado dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per il reato di cui all'art. 570 per aver fatto mancare alla figlia i mezzi di sussistenza, proponeva ricorso per cassazione
sostenendo la sua "incolpevole indisponibilità" economica essendo stato accertato in giudizio che percepiva soltanto una pensione di invalidità dei 243 euro a fronte di un versamento mensile in favore della figlia di 150 euro. Accogliendo il ricorso dell'uomo perché "il fatto non sussiste", la Corte ha spiegato che "l'obbligo di prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore presuppone la capacità economica dell'obbligato, con la conseguenza che assume rilievo, ai fini di sanzionarne penalmente l'inadempimento, che la mancata corresponsione delle somme dovute sia da attribuire all'indisponibilità, persistente, oggettiva ed incolpevole, di introiti sufficienti a soddisfare le "esigenze minime di vita. Orbene la sentenza
impugnata dà per certo che l'ìimputato, sordomuto, percepisse il solo reddito pensionistico per invalidità di circa 3150 euro all'anno. Peraltro, la stessa sentenza, pur definendo le su entrate "modestissime" e le sue condizioni di incolpevole e persistente "disagio economico", è pervenuta alla conclusione erronea che tale situazione non lo esimesse dall'obbligo di versare per la figlia minore l'assegno di mantenimento di 150 euro mensili, almeno in parte, qualificando come "pervicace" il suo comportamento omissivo".
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