La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14713 del 5 luglio 2011, si è pronunciata in ordine all'applicabilità delle garanzie procedurali, previste dalla legge n. 300 del 1970, alla fattispecie del licenziamento del dirigente. In particolare, la Suprema Corte, intendendo dare continuità all'orientamento giurisprudenziale stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza
7880/2007, afferma che in materia di applicabilità delle garanzie procedurali, previste dalla legge n. 300 del 1970, alla fattispecie del licenziamento del dirigente, "è necessario verificare se si è in presenza di un dirigente o di uno pseudo-dirigente. Nel primo caso, si applicheranno le garanzie procedurali previste dall'art. 7, L. n. 300/70, primi tre commi, quale che sia il livello del dirigente (apicale, medio, minore), mentre le conseguenze saranno differenziate in base al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva. Nel secondo caso, si applicheranno le garanzie procedurali previste dall'art. 7, primi tre commi, e le conseguenze previste per qualsiasi lavoratore subordinato". Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto motivatamente di ricondurre le mansioni del lavoratore licenziato a quelle di uno pseudo-dirigente, osservando che le funzioni svolte dal lavoratore si connotavano per l'assenza del potere decisionale tipico del ruolo dirigenziale e che le mansioni avevano carattere essenzialmente consultivo o propositivo, potendo egli proporre ma non assumere provvedimenti disciplinari, non potendo procedere ad assunzioni, né disporre del personale e non avendo alcun potere di vincolare l'azienda all'esterno (ad esempio, per la stipula di contratti); pertanto la Corte di merito ha giustamente ritenuto che dovessero essere applicate le garanzie procedurali disposte dall'art. 7, primi tre commi della L. 300/1970, con le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 18 della stessa legge, per l'inosservanza di tali garanzie da parte del datore di lavoro.

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