Rinuncia all'eredità

Come si effettua la rinuncia all'eredità, chi è legittimato a formularla, entro quali termini e con che modalità.

Cos'è la rinuncia all'eredità

La rinuncia all'eredità è una dichiarazione formale con la quale si manifesta la volontà di non accettare il patrimonio lasciato dal defunto (per esempio, perchè i debiti sono superiori ai crediti). In questo modo, il chiamato rimane completamente estraneo alla successione con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari. 

La dichiarazione di rinuncia è un atto solenne che richiede una forma scritta e va reso di fronte ad un notaio oppure al cancelliere del tribunale dove è stata aperta la successione. 

E' frutto di una scelta libera che, per essere valida, non può essere sottoposta a condizione o a termine, nè può esservi una rinuncia parziale (a pena di nullità). Inoltre, a differenza dell'accettazione dell'eredità, la rinuncia è revocabile entro 10 anni dall'apertura della successione, a patto che i chiamati successivi non abbiano accettato l'eredità rinunciata. 

La rinuncia all'eredità comporta degli effetti specifici, dando luogo, come precisato più avanti, a sostituzione, rappresentazione e accrescimento.

Perché rinunciare all'eredità

Le ragioni che possono indurre il chiamato all'eredità a rinunciare possono essere le seguenti:

  • l'eredità contiene debiti di cui non ci si vuole sobbarcare;

  • il chiamato vuole porre in essere la collazione di una donazione del de cuius a suo vantaggio e che presenta un valore superiore rispetto al patrimonio ereditario residuo;

  • vuole tutelare gli interessi della famiglia destinando l'eredità a un figlio, visto che potrebbe spettarne una parte a un nuovo coniuge.

Rinuncia gratuita e onerosa

La rinuncia può essere gratuita e onerosa.

La rinuncia gratuita è prevista dall'art. 519 comma 2 c.c. il quale dispone: “La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente".

La rinuncia onerosa è invece prevista dall'art. 478 c.c. il quale dispone che: “La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione". 

Chi può rinunciare all'eredità

I soggetti legittimati alla rinuncia sono gli stessi che hanno il diritto di accettarla (si tratta dei "delati all'eredità"). 

Per certi soggetti tuttavia occorrono delle precisazioni: 

Incapaci di agire

Occorre distinguere tra minori e interdetti, in quanto totalmente incapaci di agire, da coloro che sono parzialmente incapaci di agire, come gli inabilitati e i minori emancipati.

I primi possono rinunciare se rappresentati legalmente da persona capace e se il giudice autorizza la rinuncia.

I secondi, invece, possono rinunciare all'eredità se assistiti da un curatore speciale e se autorizzati dal giudice tutelare.

Beneficiari dell'amministrazione di sostegno

Coloro ai quali è stato nominato un amministratore di sostegno per le ragioni previste dalla legge possono rinunciare all'eredità rendendo la dichiarazione personalmente, con l'assistenza del proprio amministratore o facendosi sostituire da questo soggetto.

I nascituri

I nascituri sono capaci a succedere purché concepiti quando è avvenuta l'apertura della successione, se però, come prevede l'art. 462 comma 3 c.c., viene fatto testamento in favore di un soggetto non ancora concepito, ma di persona che vive al tempo della morte del testatore, allora entrambi questi soggetti possono rinunciare all'eredità.

Le persone giuridiche

Anche le persone giuridiche possono rinunciare all'eredità, senza alcuna preventiva autorizzazione, perché capaci di agire.

Come si rinuncia all'eredità

La rinuncia va fatta, come anticipato, rendendo un'apposita dichiarazione davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. La dichiarazione resa a soggetti diversi deve ritenersi nulla. 

Forma della rinuncia

La rinuncia, a differenza dell'accettazione dell'eredità, non può avvenire tacitamente: la mancata accettazione del chiamato, infatti, non è sufficiente ad essere considerata come rinuncia. 

Ad ogni modo, la dichiarazione non è soggetta a particolari requisiti di forma: il chiamato deve soltanto recarsi dal notaio o dal cancelliere e manifestare la propria volontà. Saranno questi, poi, a metterla per iscritto e a formalizzarla.

Rinuncia all'eredità: modello

Presso i tribunali, esistono dei modelli appositamente predisposti che l'erede deve compilare e sottoscrivere in presenza del cancelliere. Nella dichiarazione sono in genere indicati: oltre ai dati del rinunciante, anche i dati del defunto, la data del decesso e il luogo di ultimo domicilio in vita

Documentazione

La documentazione da produrre per la rinuncia all'eredità è la seguente:

  • documento di identità del rinunciante;

  • certificato di morte del de cuius;

  • copia conforme dell'eventuale testamento;

  • copia della eventuale autorizzazione del giudice tutelare, se il rinunciante è minorenne e negli altri casi previsti dalla legge.

Nullità della rinuncia

Come già detto, la rinuncia all'eredità non è soggetta a particolari requisiti di forma. Tuttavia, occorre precisare che la dichiarazione non deve prevedere:

  • condizioni (rinuncio a condizione che ....)
  • termini (rinuncio fino al ....)
  • limitazioni (rinuncio solo a .... ma non a ....)

La legge prevede la nullità della rinuncia parziale, condizionata o a termine.

Quali sono i tempi per rinunciare all'eredità

La rinuncia all'eredità può essere fatta nel termine di dieci anni dal giorno della morte del defunto (o dal giorno del passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza che accerta lo stato di figlio, se successivo). Dieci, infatti, sono gli anni concessi dall'articolo 480 c.c. per poter accettare l'eredità e, di conseguenza, rappresentano anche il termine entro il quale va fatta la rinuncia.

Rinuncia all'eredità in ritardo

Tuttavia, la rinuncia all'eredità effettuata in ritardo "salva" l'erede dal rispondere dei debiti del de cuius, purché egli non abbia posto in essere dei comportamenti che fanno presumere un'accettazione tacita dell'eredità (ad esempio, abbia utilizzato l'appartamento caduto in successione). 

Sul punto, anche la Cassazione ha affermato che "tenuto conto che l'accettazione dell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere; comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell'eredità" (cfr. Cass. n. 8053/2017). 

Del resto, come previsto dall'articolo 521 c.c., la rinuncia ha effetto retroattivo e chi rinuncia all'eredità si considera come se non vi fosse mai stato chiamato.

Rinuncia all'eredità prima della morte

La rinuncia all'eredità, invece, non può mai essere fatta prima della morte. Chi vi provvede pone in essere un atto nullo e, come tale, non produttivo di alcun effetto.

Il diritto di rinunciare, in altre parole, sorge solo con la morte del de cuius e chi lo ha esercitato prima, ad esempio perché convinto che il patrimonio alla morte sarà costituito solo da debiti, si considererà erede se non presenterà la sua rinuncia dopo il decesso. 

In ogni caso, si tratta di un'ipotesi remota, perché il notaio e il cancelliere difficilmente accetterebbero una rinuncia "anticipata".

Rinuncia all'eredità dopo la successione

Chi intende rinunciare all'eredità deve tener conto anche di un altro termine: quello di tre mesi dall'apertura della successione, richiesto per effettuare l'inventario.

Detto termine va rispettato, tuttavia, solo ed esclusivamente dal chiamato all'eredità che, a qualsiasi titolo, sia in possesso di beni ereditari.

Se entro tre mesi l'inventario è stato iniziato ma non completato, il tribunale può concedere una proroga di massimo altri tre mesi. 

Decadenza dalla rinuncia

Va detto, infine, che il chiamato all'eredità decade dalla rinuncia e viene quindi considerato erede puro e semplice nei seguenti casi:

  • ha sottratto o nascosto beni ereditari;
  • è nel possesso dei beni ereditari ma non effettua l'inventario nel termine di tre mesi o entro il termine ulteriore concesso dal giudice;
  • non dichiara di rinunciare all'eredità nel termine di 40 giorni dall'esecuzione dell'inventario.

Effetti della rinuncia

Con la rinuncia all'eredità il chiamato perde i poteri di cui era titolare (art. 460 c.c.) e viene considerato come se non fosse mai stato chiamato alla successione. 

In pratica perde la qualità di erede retroattivamente per cui perde i poteri riconosciuti al chiamato dagli articoli 460 e 488 c.c., ovvero:

  • esercitare le azioni possessorie;
  • provvedere alla conservazione, vigilanza e amministrazione temporanea dell'eredità e vendere quei beni che non si possono conservare previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria;
  • rappresentare in giudizio l'eredità.

A seguito della dichiarazione di rinuncia, il rinunciante ha comunque la possibilità di ritenere le donazioni a lui fatte, in vita, dal de cuius ed ha facoltà di domandare il legato, nei limiti della quota di eredità disponibile.

Chi eredita in caso di rinuncia?

Una volta effettuata la rinuncia, cosa accade alla quota rinunciata dall'erede? Per rispondere bisogna distinguere il caso in cui il defunto abbia redatto testamento, da quello in cui non l'abbia fatto.  

Successione legittima

  • il rinunciante ha dei discendenti: in tal caso, i discendenti potranno accettare la quota rinunciata dal proprio ascendente (si parla di rappresentazione);
  • il rinunciante non ha discendenti (o i discendenti non sono interessati) ma ha ascendenti: il tal caso la quota si devolve agli ascendenti (madre e padre in primis);
  • il rinunciante non ha né discendenti, né ascendenti ma vi sono altri coeredi: in tal caso la quota si accrescerà agli altri coeredi (si parla di accrescimento);
  • il rinunciante non ha parenti in linea retta né coeredi: in tal caso l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso egli mancasse.

Successione testamentaria

  • il testatore può aver disposto, del caso in cui l'erede rinunci, mediante una sostituzione ordinaria;
  • può aver luogo, di diritto, la rappresentazione;
  • può operare l'accrescimento tra coeredi, nel caso concorrano i presupposti di cui all'art. 674 c.c. (istituzione nello stesso testamento, nell'universalità; di beni, senza determinazioni di parti o in parti uguali);
  • può operare la devoluzione agli eredi legittimi. 

Subentro dei figli del rinunciante

Per chi ha figli minorenni, la rinuncia comporta il subentro degli stessi nella sua quota ereditaria. 

Se, quindi, la rinuncia è stata fatta per la sussistenza di debiti del defunto, questi si riverseranno sui figli del rinunciante. 

Chiaramente, anche ai figli è data la possibilità di rinunciare, ma se si tratta di minorenni occorrerà un'apposita autorizzazione del giudice tutelare. L'autorizzazione è data solo in presenza di necessità o utilità evidenti del minore. 

Quanto costa fare un atto di rinuncia all'eredità

Sia che si scelga di rivolgersi al cancelliere, sia che si scelga di rivolgersi a un notaio, la rinuncia all'eredità comporta i seguenti costi: 

  • 16 euro per la marca da bollo;
  • 200 euro per l'imposta di registro (da pagare tramite F23);
  • onorari notarili, se si decide di rivolgersi al notaio;
  • costi per marche da bollo e diritti di copia per la copia conforme dell'atto di rinuncia.

Impugnazione rinuncia all'eredità

Il legislatore dispone, all'art. 524 c.c., che, nel caso di rinuncia all'eredità con danno dei creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità rinunciata in nome ed in luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari

Impugnazione rinuncia eredità da parte dei creditori

Per quanto concerne i caratteri dell'azione, la dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito come non si tratti di un'azione revocatoria, né di un'azione surrogatoria

Per quanto riguarda la mancata equiparazione con l'azione revocatoria, è stato sottolineato come l'accettazione da parte dei creditori non sia diretta alla reintegrazione patrimoniale del debitore venuta a mancare a causa di atti di disposizione: mancando un atto dispositivo, non saranno necessari i requisiti previsti dall'art. 2901 per l'esperibilità dell'azione. 

Per quanto concerne l'azione surrogatoria, è stato osservato come i creditori non agiscano utendo iuribus, ma iure proprio.

I presupposti dell'azione

I presupposti dell'impugnabilità della rinunzia sono quindi la sussistenza di una rinunzia formale all'eredità ed il pregiudizio dei creditori del rinunziante, insito nel fondato timore che i beni del debitore rinunziante non siano sufficienti al soddisfacimento dei creditori.
Ad essa non è equiparabile la perdita del diritto di accettare (per prescrizione) o il termine decadenziale a seguito di actio interrogatoria o decadenza dal beneficio di inventario ex art. 487 c.c.

E' discusso se possa essere impugnata l'inerzia del creditore nell'accettazione, ossia il comportamento del creditore il quale attende il termine prescrizionale senza compiere alcun atto che presupponga la sua volontà di accettare o rinunziare all'eredità. 

La Suprema Corte, nella sentenza 29.07.2008, n. 20562 ha stabilito che l'azione ai sensi dell'art. 524 c.c. non può essere esperita nei confronti della rinunzia operata dal legittimario pretermesso: come già indicato nell'apposito capitolo, il legittimario pretermesso non è titolare di un diritto di accettazione o di rinunzia dell'eredità sino a quando la sua qualità di erede non viene riconosciuta mediante l'esperimento dell'azione di riduzione.

La legittimazione

Una questione annosa concerne la legittimazione attiva e passiva ad impugnare la rinuncia.

Per quanto concerne la legittimazione attiva, si ritiene che possa essere legittimato anche il creditore condizionato e quello il cui credito è oggetto di controversia. 

In merito alla legittimazione passiva, questa spetta al solo debitore rinunziante, così come disposto anche dalla Cassazione 24.11.2003, n. 17866. La dottrina ha ritenuto, diversamente, che legittimato passivo di detta azione sia l'erede che, ai sensi dell'art. 525 c.c., ha giovato della rinunzia del debitore. La medesima Cassazione 17866/2003 ha stabilito che, in caso di decesso del debitore rinunziante, l'azione ex art. 524 c.c. può essere promossa nei confronti dell'erede. 

La Suprema Corte ha, nella sentenza 15.10.2003, n. 15468, stabilito che nel caso di conflitto tra gli aventi causa dell'erede che ha accettato l'eredità in luogo del rinunziante, la domanda ex art. 524 c.c. deve essere trascritta nei confronti di colui al quale l'eredità è devoluta, il quale sarà legittimato passivo; diversamente, nel conflitto tra creditori ed aventi causa dell'accettante, prevarranno gli aventi causa. 

Nonostante il dato legislativo qualifichi l'azione come "autorizzazione", si ritiene che la pronuncia sia una sentenza, decisa a seguito di un giudizio contenzioso.

Mediazione obbligatoria

Si ricorda che, a partire dal 2013, è obbligatoria la mediazione per chi vuole adire le vie giudiziarie in materia di successione.

Prima di avviare una causa, quindi, occorre dar corso a un procedimento di mediazione, davanti a un organismo riconosciuto dal ministero della giustizia, a pena di improcedibilità della dom

Revoca della rinuncia all'eredità

La revoca della rinuncia all'eredità è disciplinata dall'articolo 525 del codice civile che così dispone: "Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità".

Presupposti per la revoca della rinuncia all'eredità

La revoca della rinuncia all'eredità è quindi possibile in presenza di due fondamentali presupposti:

  • va fatta necessariamente prima che il diritto di accettare l'eredità si prescriva e, quindi, nel termine massimo decennale dall'apertura della successione;
  • l'eredità non deve essere stata accettata da altro dei chiamati.Inoltre, la revoca non deve comportare alcun pregiudizio per le ragioni che i terzi abbiano eventualmente già acquistato sopra i beni dell'eredità.

Inoltre, la revoca non deve comportare alcun pregiudizio per le ragioni che i terzi abbiano eventualmente già acquistato sopra i beni dell'eredità.

Rapporti tra rinuncia eredità e delazione

In buona sostanza, l'articolo 525 del codice civile fa sì che la delazione ereditaria non decada per mera rinuncia.

Sui rapporti tra delazione e rinuncia, la Cassazione ha del resto precisato che "la rinunzia, pura e semplice, non fa venire meno la delazione del chiamato, bensì determina la coesistenza del diritto di accettazione dell'eredità a favore tanto del rinunziante quanto degli altri chiamati"

Infatti, continua la Suprema Corte, "perché il chiamato perda la delazione è necessario, a norma dell'art. 525 c.c., che ricorrano due presupposti: il primo, che il relativo diritto di accettare non sia prescritto ex art. 480 c.c., o che il chiamato non sia decaduto dal medesimo ex art. 481 c.c.; il secondo, che l'eredità non sia stata acquistata da altro dei chiamati" (cfr., tra le altre, Cass. civ., 23.01.2007, n. 1403).

Forma della revoca della rinuncia all'eredità

Dal punto di vista formale, la revoca della rinuncia non è sottoposta a particolari requisiti e può essere fatta nelle medesime forme previste per l'accettazione, sia espressa, sia tacita. Non manca tuttavia chi ritiene che per la revoca sia necessaria la medesima forma prevista per la rinuncia, considerato che si tratta di un atto che pone nel nulla un atto precedente.

Leggi anche Revoca della rinuncia all'eredità: forma, effetti e limiti

I medesimi contrasti di vedute si ravvisano anche nella giurisprudenza.

La Suprema Corte infatti, ha stabilito che la revoca della rinuncia non è un atto autonomo, ma il semplice effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità da parte del rinunciante: la revoca della rinuncia quindi, quale sopravvenuta accettazione da parte del rinunciante, può consistere sia in una dichiarazione formale, che in un comportamento concludente (cfr., n. 3457/1984). In senso contrario, invece, che l'atto di rinuncia debba rivestire una forma solenne e, conseguentemente, che la revoca debba avere il suo medesimo requisito formale (cfr. n. 4846/2003). 

Sul punto, la giurisprudenza più recente (cfr., tra le altre, Cass. n. 6070/2012) ha confermato l'orientamento secondo il quale la rinuncia all'eredità, non facendo venire meno il diritto di accettazione del rinunciante sino a quando l'eredità non viene accettata dagli altri chiamati, consente una successiva accettazione che può anche essere tacita, allorquando il comportamento del rinunciante sia ritenuto incompatibile con la sua volontà di non accettare l'eredità. 

La revoca della rinuncia in Tribunale

La revoca della rinuncia all'eredità può quindi essere fatta anche in Tribunale, recandosi in cancelleria per rendere una dichiarazione contraria a quella effettuata con l'atto di rinuncia, con l'assistenza facoltativa di un difensore.

In tal caso, è consigliabile recarsi prima presso gli uffici giudiziari di riferimento e richiedere quale documentazione è a tal fine necessaria.

Il modello da utilizzare per la revoca della rinuncia

Da quanto appena detto emerge che non esiste un modello valido in assoluto per la revoca della rinuncia all'eredità, ma essa può essere fatta in molteplici modalità a seconda di quale sia la strada prescelta per esercitare la facoltà riconosciuta agli eredi dall'articolo 525 del codice civile.

Revoca rinuncia a seguito impugnazione ex 524 c.c.

Diversa dalla revoca della rinuncia all'eredità sino ad ora analizzata è la revoca della rinuncia ottenuta a seguito dell'impugnazione promossa dai creditori del rinunciante.

In questo caso, la norma di riferimento è l'articolo 524 del codice civile (impugnazione della rinunzia da parte dei creditori) che dà ai creditori la possibilità di chiedere e ottenere dal giudice l'autorizzazione ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante, se la rinuncia, benché senza frode, comporta loro un danno e con il solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

Il diritto dei creditori di impugnare la rinuncia si prescrive in cinque anni da quando questa è compiuta.