Si ha sostituzione testamentaria quando il testamento non dispone solo del patrimonio ereditario ma anche della nomina di un soggetto che sostituisce l'erede o il legatario al verificarsi di determinate ipotesi

La sostituzione ordinaria: art. 688 c.c.

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L'art. 688 c.c. prevede la possibilità per il testatore di sostituire all'erede istituito altra persona per il caso in cui il primo non possa o non voglia accettare l'eredità. Si tratta della c.d. sostituzione ordinaria o volgare, la quale si applica ai sensi dell'art. 691 c.c. anche all'istituzione di legato. Tale tipologia di sostituzione deve invece essere tenuta distinta dal diverso istituto della sostituzione fedecommissaria di cui all'art. 692 c.c.

La delazione successiva

La sostituzione rientra nel più ampio istituto della delazione successiva, valevole sia per la successione legittima, che per quella testamentaria e alla quale si applicano le disposizioni in tema di rappresentazione. A norma dell'art. 467 c.c., infatti nel caso in cui il primo chiamato all'eredità non possa o non voglia accettare subentrano di regola i discendenti nel luogo e nel grado del proprio ascendente.

Al secondo comma del medesimo articolo viene tuttavia precisato che in caso di successione testamentaria la rappresentazione può operare solo nel caso in cui il testatore non abbia provveduto ai sensi dell'art. 688 c.c.

Dal combinato disposto delle due disposizioni citate emerge chiaramente la ratio di tutela della volontà del testatore, che è destinata a prevalere in luogo all'istituto della rappresentazione e dell'accrescimento.

Criterio di devoluzione dei beni ereditari

Mediante la sostituzione il de cuius ha quindi la possibilità di provvedere direttamente a stabilire un criterio sussidiario di devoluzione dei beni ereditari nei casi in cui l'erede o il legatario istituito non possa (in caso di premorienza, indegnità o incapacità di ricevere per testamento) o non voglia (in caso di rinunzia o decadenza dal diritto) accettare l'eredità.

Al secondo comma è previsto che ove il testatore abbia disposto per uno solo di questi casi - ad esempio disciplinando unicamente l'ipotesi in cui il chiamato non possa accettare - si presume che egli si sia voluto riferire anche al caso non espresso. Si tratta di una presunzione relativa della volontà del testatore, che ammette pertanto prova contraria.

La sostituzione reciproca

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L'art. 689 c.c. prevede poi la possibilità per il testatore di indicare più persone che possano sostituirsi all'unico istituito, così come la possibilità di sostituire una sola persona ai più chiamati all'eredità.

E' inoltre prevista, al comma 2 del medesimo articolo la possibilità di prevedere la sostituzione reciproca tra i coeredi istituiti.

In particolare è previsto che "Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti."

La natura giuridica del rapporto

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Quanto alla natura giuridica del rapporto che si instaura con la sostituzione, secondo l'opinione prevalente il sostituito va qualificato come un erede istituito sub condicione.

Più precisamente si verificherebbe un'ipotesi di chiamata all'eredità sottoposta a condizione sospensiva, per effetto della quale la delazione del sostituto è subordinata al verificarsi della condizione sospensiva dell'impossibilità o della mancata volontà di accettare da parte dell'istituito. Ove la condizione si avveri, il sostituto succede direttamente al testatore, senza instaurare alcun tipo di rapporto con l'istituito.

Sul punto la giurisprudenza ha infatti da tempo precisato che qualora sussistano una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori "con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità per i primi chiamati, sono abilitati ad esercitare un'accettazione valida, ma con efficacia subordinata al venir meno, per rinuncia o prescrizione del diritto dei primi chiamati" [Cass. Civ. n. 7073 del 1995].

Sostituzione e trasmissione del diritto di accettare l'eredità

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E' controversa invece la questione della prevalenza della sostituzione sulla trasmissione del diritto di accettare l'eredità. Nell'ipotesi di morte dell'erede istituito successiva all'apertura della successione, ma precedente all'accettazione dell'eredità o alla rinunzia, parte della dottrina afferma che in tal caso non vi sarebbero proprio i presupposti per discorrere di sostituzione e pertanto il diritto a succedere verrebbe trasmesso agli eredi dell'istituito secondo le regole ordinarie.

Si precisa inoltre che, fino al momento di avveramento della condizione i poteri di cui all'art. 460 c.c. sono attribuiti unicamente all'erede istituito, fermo restando il riconoscimento di poteri di amministrazione previsti dagli artt. 641 e 642 c.c.

L'art. 690 c.c. prevede poi che i sostituti debbano adempiere agli obblighi eventualmente imposti agli istituiti, salva diversa volontà espressa nel testamento o che si tratti di obblighi di carattere personale.


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