Tipi di testamento

Quali sono le tipologie di testamento previste dal legislatore per dichiarare le proprie ultime volontà: il testamento pubblico, il testamento olografo, il testamento segreto e i testamenti speciali.

Salva la possibilità di redigere testamenti speciali, ipotesi connotate da gravi esigenze personali, il legislatore ha previsto tre modalità di dichiarare le proprie ultime volontà: il testamento pubblico, il testamento olografo ed il testamento segreto.

Il testamento pubblico

Il testamento pubblico (art. 603 c.c.) è ricevuto e redatto da un notaio, alla presenza di due testimoni. Il testatore, alla continua ed ininterrotta presenza dei testimoni, dichiara al notaio le sue volontà che verranno ridotte in iscritto a cura del notaio medesimo ed, al termine, il notaio ne dà lettura. 

Il testamento pubblico verrà conservato nel repertorio del notaio sino a quando non verrà a conoscenza del decesso del testatore. 

I pregi del testamento pubblico si ravvisano nei seguenti dati: la sicurezza della scheda testamentaria e delle disposizioni ivi contenute. 

Per quanto concerne il primo punto, il testamento pubblico non potrà essere distrutto, perso, alterato dagli eredi. 

Per quanto concerne le volontà ivi contenute, al momento della testamenti factio il notaio, adeguerà le dichiarazioni del testatore alla legislazione e consiglierà sulle varie formule utilizzabili, avvisando che, ad esempio, una determinata disposizione è nulla e quindi non avrebbe effetto.

Il testamento olografo

Il testamento olografo (art. 602 c.c.) è la forma più semplice di testamento, non richiede l'atto pubblico ma questo non esonera dal rispetto di determinati formalismi. 

Il testamento olografo consta di tre requisiti: autografia, datazione, sottoscrizione

Il testamento olografo deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, senza l'ausilio di terze persone, deve essere apposta la data e deve essere firmato, dal testatore, alla fine delle disposizioni. 

Il legislatore ha chiarito che mancanza di autografia e di sottoscrizione comportano la nullità della scheda testamentaria (art. 606 c.c.) mentre, per ogni altro difetto di forma, come l'omessa o l'incompleta indicazione della data, comporta l'annullabilità (e non la nullità) della scheda testamentaria

Il testamento segreto

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore, da un terzo o con mezzi meccanici: nel caso non sia scritto di pugno dal testatore, dovrà essere sottoscritto dal testatore in ogni mezzo foglio, unito o separato. Il legislatore prevede che il soggetto che non sappia o non possa leggere non può fare testamento segreto.

Il testamento segreto deve essere consegnato dal testatore in persona ad un notaio, alla presenza di due testimoni, seguendo le procedure e formalità previste dalla legge agli artt. 604 e 605 c.c.

La nullità del testamento segreto dipende dalla mancanza della sottoscrizione da parte del testatore o del notaio o dalla mancata redazione da parte di quest'ultimo delle dichiarazioni del testatore.

Il legislatore prevede che il testamento nullo come segreto può risultare valido come olografo se ne presenti i requisiti di forma. Trattasi di una particolare ipotesi di conversione formale del negozio nullo

I testamenti speciali

Laddove non sia possibile fare testamento nelle modalità ordinarie previste dal legislatore, si può ricorrere ai testamenti speciali, ossia ai testamenti che non richiedono le formalità richieste normalmente ma forme semplificate. 

Nell'ordinamento, sono considerati testamenti speciali validi quelli fatti in caso di: 

  • malattia;
  • calamità e infortuni;
  • il testamento a bordo di nave o aeromobile;
  • il testamento dei militari.