Quota 103

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Quota 103: requisiti (62 anni e 41 di contributi), calcolo contributivo e tetto all'importo, finestre di uscita, bonus Maroni e cosa cambia nel 2026, quando la misura non è stata prorogata ma resta accessibile a chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2025

Il trattamento pensionistico anticipato Quota 103, introdotto dalla legge di bilancio 2023 e prorogato fino al 2025, è riservato ai lavoratori che hanno maturato 41 anni di contributi e 62 anni di età entro il 31 dicembre 2025: la legge di bilancio 2026 non lo ha prorogato, ma chi ha cristallizzato il diritto può ancora accedervi

Cos'è Quota 103

Quota 103, che arriva dopo quota 100 e quota 102, viene definita dalla Legge di Bilancio 2023 "trattamento di pensione anticipata flessibile".

La misura ha natura sperimentale nell'attesa della messa a punto della riforma pensionistica che vuole superare la Legge Fornero. Prevista inizialmente per il solo 2023, è stata prorogata per il 2024 dalla legge n. 213/2023 e per il 2025 dalla legge n. 207/2024.

Quota 103 nel 2026: la misura non è stata prorogata

La legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025) non ha prorogato Quota 103: dal 1° gennaio 2026 la pensione anticipata flessibile non è più accessibile a chi non aveva già i requisiti. Resta però fermo il principio della cristallizzazione del diritto: chi ha maturato 62 anni di età e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2025 può presentare la domanda e accedere alla pensione anche nel 2026 e negli anni successivi, con le regole vigenti nel 2025 (calcolo contributivo, tetto all'importo e finestre di uscita di sette mesi per i privati e nove per i pubblici), come confermato dall'INPS con la circolare n. 19 del 25 febbraio 2026.

Per chi non ha raggiunto i requisiti entro quella data restano le vie ordinarie: la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) o la pensione di vecchiaia a 67 anni, oltre all'Ape sociale, prorogata invece fino al 31 dicembre 2026.

Perché si chiama Quota 103

Il nome non è altro che la somma dei requisiti pensionistici richiesti dalla legge per accedere alla misura. Si può infatti accedere a Quota 103 se entro il 31 dicembre 2023 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2024 e, da ultimo, al 31 dicembre 2025) i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Inps maturano un'anzianità contributiva di almeno 41 anni e hanno compiuto 62 anni di età.

Il diritto, anche se viene conseguito entro il termine di legge, può essere esercitato anche successivamente a questa data.

Requisiti di accesso

Ai requisiti contributivi e anagrafici sopra indicati, ovvero età anagrafica di 62 anni e anzianità contributiva di 41 anni, se ne aggiungono altri: i richiedenti devono essere iscritti presso l'assicurazione obbligatoria INPS e alle forme esclusive o sostitutive della stessa o anche alla gestione separata.

Con la circolare n. 27/2023 (sotto allegata), l'INPS ha specificato i requisiti e definito le modalità applicative di accesso alla pensione anticipata flessibile.

Importo quota 103

Il trattamento pensionistico anticipato, mentre per il 2023 era calcolato in base alle regole del metodo contributivo o di quello misto, nel 2024 la legge di bilancio, fermi restando i requisiti di accesso, ha introdotto diverse penalizzazioni.

L'importo viene infatti calcolato interamente secondo il sistema contributivo, con un tetto massimo al valore lordo mensile dell'assegno pari a quattro volte il trattamento minimo INPS, che opera fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. Queste regole, introdotte per il 2024, sono state confermate per il 2025 dalla legge n. 207/2024 e continuano ad applicarsi a chi ha cristallizzato il diritto entro il 31 dicembre 2025.

Cumulo assicurativo e divieto di cumulo con redditi da lavoro

Coloro che sono iscritti a due o più gestioni previdenziali tra quelle sopra indicate e che non sono titolari al trattamento pensionistico a carico di una delle due, possono anche cumulare i periodi assicurativi limitatamente a quelli che non coincidono nelle stesse gestioni, al fine di conseguire il trattamento pensionistico anticipato Quota 103.

l trattamento pensionistico anticipato quota 103 non si può cumulare fino all'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo o dipendente. Fanno eccezione a questa regola solo le prestazioni di lavoro autonomo occasionale purché nei limiti dei 5000 euro annui.

Decorrenza dell'assegno

Ai lavoratori che entro il 31 dicembre maturano i requisiti di natura anagrafica e contributiva richiesti da Quota 103, l'assegno pensionistico viene riconosciuto a partire dal 1° aprile.

Chi invece matura i requisiti richiesti a partire dal 1° gennaio occorrono tre mesi di tempo (finestra mobile) per cui il trattamento parte una volta decorsi tre mesi dalla data della maturazione. La legge di bilancio 2024 ha dilatato tale finestra d'uscita passando da 3 a 7 mesi per i privati, misura confermata anche per il 2025.

Quota 103 dipendenti pubblici

La disciplina di questo trattamento pensionistico anticipato risponde a regole particolari se ad accedervi sono i dipendenti pubblici.

Per assicurare la continuità dei servizi pubblici sono infatti previste particolari decorrenze del trattamento:

  • per i dipendenti del settore pubblico, che maturano i requisiti entro il 31 dicembre del 2022 la decorrenza della misura è dal 1° agosto 2023;
  • per quelli che invece maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2023 il trattamento decorre dopo 6 mesi dalla maturazione, ma non prima del 1° agosto 2023.

La domanda per chiedere il collocamento a riposo deve essere presentata con un preavviso di almeno 6 mesi all'amministrazione a cui il lavoratore pubblico appartiene.

I dipendenti scolastici ed AFAM, titolari di un contratto a tempo indeterminato, possono presentare domanda per il trattamento pensionistico non oltre il 28 febbraio 2023, anche se l'effetto decorre dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.

Per il 2024, la legge di bilancio ha "dilatato" le finestre d'uscita, passando da 6 a 9 mesi per gli statali; la finestra di nove mesi è stata confermata anche per il 2025.

Super bonus Maroni per chi resta al lavoro

Ai lavoratori che, anche se in possesso dei requisiti contributivi e anagrafici richiesti per accedere a Quota 103, decidono di continuare a lavorare, rinunciando così alla misura, viene riconosciuto il bonus decontribuzione.

Trattasi di una misura che determina il venir meno dell'obbligo da parte del datore di versare i contributi all'INPS, per corrisponderli al lavoratore.

Questo a partire dalla prima scadenza ritenuta utile per il pensionamento e successiva alla data in cui il lavoratore ha esercitato la rinuncia suddetta.

Il c.d. bonus Maroni è stato confermato per il 2024 e per il 2025. La legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 194, legge n. 199/2025) lo ha esteso anche ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria: la quota di contribuzione a carico del lavoratore viene corrisposta direttamente in busta paga.

Domanda pensione quota 103

Con messaggio n. 454/2024 (sotto allegato), l'INPS ha comunicato di aver aperto la procedura per poter presentare la domanda per la pensione anticipata flessibile.

Le domande per Quota 103 possono essere presentate mediante i consueti canali:

  • dal sito INPS, accedendo con SPID di secondo livello, CNS o Carta di identità elettronica;
  • utilizzando i servizi telematici degli istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
  • chiamando il Contact center integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).