Il fondo patrimoniale della famiglia è un istituto giuridico previsto dall'art. 167 del codice civile che consente di destinare un patrimonio al soddisfacimento dei bisogni familiari.
Vediamo come si costituisce, quali sono i benefici e come si amministra.
- Cosa può far parte del fondo patrimoniale
- Come si costituisce il fondo patrimoniale
- Gli adempimenti
- L'amministrazione del fondo patrimoniale
- I creditori e le azioni esperibili
- Azione revocatoria
- Sorte del fondo patrimoniale in caso di separazione tra i coniugi
- Articoli sul fondo patrimoniale della famiglia
Cosa può far parte del fondo patrimoniale
Possono far parte del fondo patrimoniale:
- i beni immobili;
- i beni mobili registrati;
- le universalità di mobili;
- i titoli di credito.
Il fondo patrimoniale può essere costituito non solo all'atto del matrimonio ma anche successivamente.
Come si costituisce il fondo patrimoniale
Ai sensi dell'articolo 167 del Codice Civile, il fondo patrimoniale può essere costituito da ciascuno dai coniugi, congiuntamente, disgiuntamente o anche da un soggetto terzo.
Attraverso questo istituto la proprietà dei beni resta dei coniugi i quali però non potranno disporne per scopi estranei agli interessi della famiglia.
Di seguito il testo della norma di riferimento:
"Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico [2699], o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi [2021 ss.] con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo."
Nb: è possibile la costituzione del fondo patrimoniale ad opera del terzo
Gli adempimenti
La costituzione del fondo deve avvenire con atto pubblico o, nel caso in cui provenga dal terzo, anche con testamento.
Una volta costituito, è necessario procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Tale annotazione è indispensabile per far sì che il fondo patrimoniale diventi opponibile a terzi. Si tratta in buona sostanza di una forma di pubblicità legale.
Quando il fondo patrimoniale ha per oggetto dei beni immobili è necessario procedere anche alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari. Regole simili valgono anche per i beni mobili soggetti a registrazione.
Per quanto riguarda i titoli di credito, il vincolo deve essere annotato sul documento.
L'amministrazione del fondo patrimoniale
L'amministrazione del fondo segue le regole della comunione legale.
Bisogna anni in ogni caso distinguere tra gli atti di ordinaria amministrazione per i quali i coniugi possono agire anche disgiuntamente, e gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessario che i coniugi agiscano congiuntamente.
In particolare per atti di straordinaria amministrazione si intendono: l'alienazione, la concessione in garanzia o l'apposizione di vincoli ai beni che, ne caso in cui siano presenti figli minori, richiedono altresì l'autorizzazione da parte del Tribunale.
Naturalmente potrebbe anche accadere che i coniugi siano in disaccordo su atti di amministrazione che richiedono un comune assenso.
In tal caso se uno dei coniugi nega il proprio consenso al compimento di un atto di straordinaria amministrazione l'altro coniuge può ottenere dal giudice l'autorizzazione a compiere l'atto se dimostra che questo risponde agli interessi della famiglia.
I frutti possono essere utilizzati solo per i bisogni della famiglia e la vendita dei beni che fanno parte del fondo non può essere fatta se non con il consenso di entrambi i coniugi.
L'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio determinano la cessazione del fondo salvo che vi siano figli minori.
Se ci sono figli, il fondo rimarrà in piedi fino a che non avranno compiuto la maggiore età e sarà il magistrato a stabilire come procedere all'amministrazione dei beni.
I creditori e le azioni esperibili
Il principale beneficio che si può conseguire attraverso la costituzione del fondo patrimoniale e che i beni che ne fanno parte non possono essere soggetti a esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Tuttavia, il fondo patrimoniale non è del tutto al riparo dalle azioni dei creditori della coppia, sebbene queste siano sottoposte a limiti ben precisi.
Innanzitutto, va ribadito che i debiti tutelati dal fondo non sono tutti quelli dei coniugi ma esclusivamente quelli che sono sorti dopo l'annotazione dello stesso sull'atto di matrimonio.
Inoltre, anche con riferimento ai debiti sorti successivamente a tale data, il fondo limita la sua efficacia a quelli che sono relativi al soddisfacimento di esigenze della famiglia, mentre non è opponibile ai crediti che sono sorti per finalità voluttuarie o per investimenti.
Di conseguenza, entro tali limiti i creditori potranno comunque aggredire i beni della coppia.
Azione revocatoria
I creditori possono rendere il fondo inefficace nei propri confronti esperendo la cosiddetta azione Revocatoria (art. 2901 Codice Civile), con la quale al giudice viene chiesto di accertare e dichiarare che la costituzione è avvenuta esclusivamente per frodarli.
L'azione revocatoria ha l'effetto di rendere inefficace nei confronti del creditore la costituzione del fondo patrimoniale.
Il termine per esperire tale rimedio è di cinque anni dall'annotazione nell'atto di matrimonio e, per poter vincere il relativo giudizio, è indispensabile che il creditore dimostri che il patrimonio residuo del debitore, non ricompreso nel fondo, non riesce a soddisfare le sue ragioni.
Fino a un anno dalla costituzione del fondo, in ogni caso, lo stesso è automaticamente inefficace rispetto alle ragioni dei creditori, che possono pignorare i beni in esso ricompresi senza dover ottenere una preventiva autorizzazione del giudice.
Sorte del fondo patrimoniale in caso di separazione tra i coniugi
Ma cosa accade quando il legame coniugale cessa?
Il primo comma dell'articolo 171 del codice civile sancisce che la destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nonostante qualcuno potrebbe essere tratto in inganno, ciò non vuol dire che il fondo cessi in caso di separazione personale dei coniugi. Questa, infatti, non incide sul vincolo matrimoniale ma è connotata, piuttosto, da una temporaneità che idealmente potrebbe anche risolversi.
Ciò seppure non manchino sostenitori della tesi opposta in forza della quale alla separazione personale dei coniugi andrebbe attribuita efficacia estintiva del fondo patrimoniale, sul presupposto che esso sia integrativo di quello di comunione o separazione dei beni e in considerazione del fatto che la separazione è causa di cessazione della comunione legale.
In ogni caso, l'opinione prevalente sostiene che, dato che deve ritenersi che le cause di cessazione del fondo patrimoniale sono tassative, tra di esse non può essere ricompresa la separazione personale dei coniugi. Questa, del resto, rappresenta una causa di scioglimento della comunione legale per ragioni che non hanno nulla a che vedere con il fondo patrimoniale.
Il riferimento dell'articolo 171 c.c. va piuttosto, oltre all'annullamento del matrimonio o alla morte di uno dei coniugi, allo scioglimento del legame coniugale derivante da divorzio.
Resta sempre e comunque eccezionale l'ipotesi in cui nella famiglia vi sono figli minori: in tal caso, infatti, anche in ipotesi di divorzio il fondo dura sino a che l'ultimo figlio non abbia compiuto la maggiore età ed è il giudice che, su istanza di chi ne ha interesse, detta le norme per la sua amministrazione. Il giudice, considerando le condizioni economiche dei genitori e dei figli e ogni altra circostanza che venga in rilievo, può anche attribuire ai figli una quota dei beni del fondo in godimento o in proprietà.
Se invece non ci sono figli, in caso di divorzio o negli altri casi che comportano la cessazione del fondo si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.
Articoli sul fondo patrimoniale della famiglia
Di seguito, gli ultimi articoli di approfondimento in materia di fondo patrimoniale della famiglia:
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