I coniugi sono sempre liberi di stabilire e modificare il regime patrimoniale che caratterizza il loro matrimonio. In mancanza di una scelta esplicita in occasione delle nozze, i rapporti economici della coppia si intendono regolati dal regime di comunione legale. In alternativa, gli sposi possono scegliere di adottare il regime della separazione dei beni oppure stipulare altra convenzione matrimoniale, che regoli il singolo matrimonio con una disciplina peculiare e non codificata.
Cosa e quali sono le convenzioni matrimoniali
Le convenzioni matrimoniali sono degli accordi che consentono ai coniugi di derogare al regime ordinario della comunione legale, modificandolo o adottando un diverso regime patrimoniale per la gestione dei beni familiari.
Vengono inquadrati nel contesto delle convenzioni matrimoniali:
- la separazione dei beni;
- la comunione convenzionale;
- il fondo patrimoniale
Le convenzioni devono avere contenuto concreto e specifico, privo di generici rinvii a leggi e usi, in modo da permettere ai terzi di conoscere la misura degli obblighi di entrambi i coniugi (art. 161 c.c.).
Forma delle convenzioni matrimoniali
Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico, alla presenza di testimoni, a pena di nullità; in caso contrario, si applica il regime della comunione legale.
Gli accordi rimangono validi, ma non opponibili ai terzi, se non si provvede ad annotare a margine dell'atto di matrimonio la data della convenzione, il nome del notaio e le generalità dei coniugi (art. 162 c.c.). Se le convenzioni hanno per oggetto beni immobili, è necessario provvedere anche alla trascrizione prevista dall'art. 2647 c.c.
Le convenzioni possono essere stipulate e modificate in ogni tempo dalle medesime parti contraenti, anche in costanza di matrimonio. Per la modificazione non è più necessaria, come in passato, l'autorizzazione del giudice.
La disciplina codicistica si completa con le disposizioni che autorizzano il minore ammesso al matrimonio a stipulare tali convenzioni (art. 165 c.c.) e che consentono ai terzi, in ogni caso, a dimostrare con ogni mezzo di prova la simulazione del contratto (164 c.c.).
La comunione convenzionale
Il legislatore consente ai coniugi di pattuire regole specifiche da applicare al regime di comunione dei beni: trattasi della c.d. "comunione convenzionale".
La comunione convenzionale può comportare che alcune categorie di beni escluse dal regime di comunione legale ricadano nella titolarità di entrambi i coniugi. Tra questi, ad esempio, i beni di che erano di proprietà esclusiva di uno dei coniugi in epoca antecedente al matrimonio e quelli acquistati con il prezzo della vendita dei beni personali. Non possono, invece, ricadere nel regime di contitolarità i beni necessari all'esercizio della professione, quelli di uso strettamente personale e quelli ottenuti a titolo di risarcimento danni.
Sebbene le convenzioni matrimoniali possano incidere sul novero di beni ricadenti nella comunione, esse non possono modificarne il regime di amministrazione, che rimane quello previsto per la comunione legale, più sopra esaminato (art. 210 c.c.).
Per espressa previsione legislativa, inoltre, le convenzioni non possono derogare ai doveri patrimoniali derivanti dal matrimonio, come la contribuzione ai bisogni della famiglia e al mantenimento dei figli (art. 160 c.c.). Allo stesso modo non può essere superato, mediante comunione convenzionale, il principio secondo cui le quote spettanti ai coniugi devono essere eguali, per lo meno limitatamente a tutti i beni che formerebbero oggetto di comunione legale.
Il fondo patrimoniale
Una particolare forma di convenzione matrimoniale è rappresentata dal fondo patrimoniale (art. 167 c.c.): un patrimonio separato a destinazione vincolata, dedicato a soddisfare i bisogni della famiglia. Il fondo può essere costituito dai coniugi con atto pubblico o da un terzo. In quest'ultimo caso, è necessaria l'accettazione, se non si tratta di disposizione testamentaria.
Il fondo può avere ad oggetto beni immobili, mobili registrati e titoli di credito nominativi.
