Secondo il decreto Riaperture, dal 1° aprile sono rientrati negli istituti i docenti non vaccinati, anche se non possono stare a contatto con gli alunni. Interpretazione del ministero e pericolo ricorsi

Scuola, il rientro dei docenti non vaccinati

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Sono poco meno di 4.000 docenti no vax, non più sospesi e che sono rientrati a scuola. Ma un ritorno che comincia non sotto i migliori auspici, considerate le incertezze. Fino ad arrivare alla situazione che vede i docenti non vaccinati pagati senza poter fare lezione e supplenti chiamati da ottobre per l'emergenza Covid che faranno lezione con lo stipendio da gennaio per ritardi nei pagamenti. L'obbligo vaccinale per gli insegnanti (dose booster compresa) resta fino al 15 giugno, ma si sono allentate le misure. Così come previsto dal Decreto Riaperture, dal 1° aprile sono rientrati negli istituti scolastici i docenti non vaccinati, ma, secondo le disposizioni di legge vigenti, non possono stare a contatto con gli alunni. I dirigenti non potranno più impedire loro l'ingresso, ma gli insegnanti saranno votati ad altre mansioni come stabilito dal decreto legge 24/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo.

Mansioni previste per i docenti non vaccinati

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Di fronte a questa situazione, il Miur fornisce l'interpretazione dell'articolo 4 ter, 2 del decreto legge n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n.76/2021 a proposito del "Regime lavorativo dei docenti non vaccinati adibiti ad attività di supporto alla istituzione scolastica".

La normativa introduce «un nuovo caso di inidoneità connesso all'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del docente».

Si legge che «Il contratto collettivo indica tra i compiti cui può essere assegnato il personale docente inidoneo, proprio quelli di supporto alle funzioni istituzionali della scuola che - oltre ad attività a carattere collegiale, di programmazione, di progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione - possono ricomprendere anche servizi di biblioteca e documentazione, organizzazione di laboratori, supporti didattici ed educativi, supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche».

Ed inoltre «Il fatto che l'insegnante deliberatamente non vaccinato possa essere ammesso allo svolgimento di attività alternative a quelle di docenza non può comportarne, stante la parità di retribuzione, un trattamento privilegiato rispetto a quello dei colleghi vaccinati. Laddove si ritenesse che le attività di supporto all'istituzione scolastica fosse limitata alle 18 ore la prestazione lavorativa del docente non vaccinato sarebbe irragionevolmente dimidiata e il dirigente scolastico che consentisse una simile contrazione dell'orario della prestazione lavorativa potrebbe addirittura incorre in una responsabilità erariale. Pare quindi ragionevole un'equiparazione tra docenti insegnanti vaccinati e docenti abilitati a mansioni di supporto (non vaccinati e quindi non idonei alla docenza) se non sul piano delle attività quanto meno su quello dell'orario lavorativo complessivo.

Il pericolo di ricorsi

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Sempre lo stesso decreto il Decreto mette da parte 29 milioni sostituire i docenti che non potranno tornare in classe. Per i posti rimasti vuoti i dirigenti dovranno nominare un supplente fino al prossimo 30 giugno. Fondi in parte provenienti dal Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa appena rimpinguato dalla manovra 2022 con l'obiettivo di aumentare la dote a disposizione per il rinnovo del contratto. Sembra che a finanziare la sostituzione dei loro colleghi no vax rischiano di essere i docenti regolarmente vaccinati. D'altro canto si arriva all'assurdo che si pagano due persone per svolgere lo stesso servizio, considerando che i no vax sono considerati "a mezzo servizio". Ed ancora, tornando al punto di partenza, sempre il decreto legge 24/2022 conferma l'obbligo vaccinale per il personale scolastico fino al 15 giugno. Ferma restando la sanzione di 100 euro per il personale non vaccinato, per i soli docenti è venuta meno la misura della sospensione dal servizio e dalla retribuzione in caso di mancata vaccinazione.

La disposizione lascerebbe spazio alla possibilità per gli insegnanti sospesi e privati della retribuzione di poterne chiedere la restituzione sin dal 15 dicembre, col pericolo incombente di incorrere in ricorsi vari.


Foto: 123rf.com
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