Per il Tar del Lazio, il diritto a non vaccinarsi dei docenti non è assoluto e poi, stanti le mansioni, giustificata la sospensione automatica da lavoro e retribuzione

Tar Lazio: il diritto a non vaccinarsi non è assoluto

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Il TAR del Lazio, nel rigettare l'istanza di annullamento e di previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti che nel mese di agosto sono stati emanati dal Ministro dell'istruzione e che prevedono l'adozione di determinate misure nei confronti dei docenti che non si vaccinano e non possiedono il Green Pass, sono corretti anche perché il diritto a non vaccinarsi non è assoluto e intangibile per cui è anche corretto che il docente che non si vaccina sostenga il costo del tampone e che venga sospeso dal lavoro e dalla retribuzione se non ha il Green Pass. Decisioni gemelle (decreto n. 4531 e n. 4532 del 1 settembre 2021 sotto allegati) che sono state assunte dal Giudice Dott. Sapone contro due ricorsi presentati da alcuni docenti e dall'Anief.

Docenti e Anief contro l'obbligo del Green Pass

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Con due diversi ricorsi, alcuni docenti e l'Anief agiscono in giudizio contro il Ministero dell'Istruzione per chiedere l'annullamento e la preventiva sospensione dell'efficacia:

  • del decreto 6 agosto 2021, protocollo n. 257 nella parte in cui sancisce che "è essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione";
  • della nota AOODPIT prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione, nella parte in cui pone a carico dei ricorrenti "un obbligo di possesso e un dovere di esibizione della certificazione verde", qualifica il mancato possesso della certificazione verde come "assenza ingiustificata" e sancisce che "il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al Personale non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;"
  • della Nota del Ministero dell'Istruzione AOODPPR prot. n. 900 del 18 agosto 2021 nella parte in cui prevede che le scuole potranno utilizzare le loro risorse per eseguire i tamponi a coloro che non possono vaccinarsi per motivi di salute;
  • dell'allegato Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022 nella parte in cui prevede che il tampone è previsto per il personale non vaccinato non in modalità gratuita per tutti;
  • nonché ogni atto presupposto e consequenziale agli atti suddetti adottai dai singoli istituti scolatici
  • Giustificato sospendere dal lavoro e dalla retribuzione il docente senza Green Pass

Tar: giusto pagare il tampone

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Il TAR del Lazio, nella persona del Giudice Giuseppe Sapone, rigetta le istanze e fissa per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 5 ottobre 2021, in quanto: spetterà a un DPCM disciplinare l'aspetto della violazione dei dati personali dei docenti che verranno sottoposti alla verifica del possesso e della esibizione del Green Pass e nessun addebito verrà imputato a chi comunicherà fedelmente al Dirigente scolastico l'esito dei controlli relativi alla certificazione verde e a chi informerà tempestivamente il Dirigente della presenza di sintomi influenzali o del contatto con persone infette o con sintomi sospetti, compresi gli studenti all'interno dell'istituto.

Per quanto riguarda invece la violazione del diritto del personale scolastico a non vaccinarsi, il TAR precisa prima di tutto che questo diritto non ha valenza assoluta e non è intoccabile in presenza di diritti fondamentali di rango superiore come quello alla salute pubblica.

In ogni caso il soggetto che non si vuole vaccinare può sottoporsi a un test, nel rispetto del diritto di scelta del docente, di cui è ragionevole che ne sostenga i costi.

Giustificata infine anche la sospensione automatica dal lavoro e dalla retribuzione soprattutto se si tiene conto della tipicità delle mansioni svolte dal docente.

Scarica pdf TAR Lazio n. 4531/2021
Scarica pdf TAR Lazio n. 4532/2021

Foto: 123rf.com
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