- Milleproroghe e giustizia
- Tirocini più brevi per le sessioni 2019-2020
- Tirocini da 18 a 16 mesi causa Covid
Milleproroghe e giustizia
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Il Milleproroghe, che dopo il voto favorevole della Camera, ha ricevuto l'ok definitivo del Senato il 24 febbraio 2022, prevede diverse proroghe e modifiche in materia di giustizia.
Il testo interviene sulle seguenti materie:
- l'esame di abilitazione per la professione forense, viene prorogato ancora di una anno prima di svolgersi in base a quanto previsto dalla nuova disciplina;
- prorogate anche le regole transitorie per l'iscrizione degli avvocati all'albo delle giurisdizioni superiori;
- il tirocinio professionale di 16 mesi per diventare avvocato viene esteso;
- per quanto riguarda il processo telematico penale e civile, vengono prorogate al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni emanate durante la pandemia, che prevedono il deposito degli atti in modalità telematica e la partecipazione a determinate udienze da remoto;
- differite al 1° gennaio 2024 alcune modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de l'Aquila e Chieti.
Tirocini più brevi per le sessioni 2019-2020
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Il Milleproroghe interviene, come anticipato, anche sui termini di durata dei tirocini professionali degli aspiranti avvocati, disponendo che anche coloro che hanno conseguito la laurea nell'anno accademico 2019-2020, in piena pandemia, possono beneficiare di una durata ridotta di 16 mesi per il tirocinio professionale.
La norma, che aveva già ridotto la durata del tirocinio a 16 mesi per coloro che avevano conseguito la laurea nella sessione di studi 2018-2019, in virtù del Milleproroghe ora prevede il tirocinio ridotto anche per coloro che hanno conseguito la laurea al termine nell'anno accademico successivo.
Tirocini da 18 a 16 mesi causa Covid
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La novità relativa alla riduzione del termine di durata del tirocinio a 16 mesi, prevista dalla disciplina emergenziale, era stata in realtà già contemplata dall'ordinamento forense, che l'aveva introdotta nel 2012 prevedendo un termine di 18 mesi.
Si ricorda inoltre che, proprio in base a quanto previsto dalla legge di riforma dell'ordinamento, è stato ribadito, nel comma 1 dell'art. 41 che "Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche."
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