In GU il decreto che attua la direttiva UE sul codice delle comunicazioni elettroniche europeo e tutela i consumatori finali - novità e testo

Codice Europeo delle comunicazioni elettroniche in Gazzetta

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Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021 il decreto legislativo n. 207/2021 (sotto allegato), che attua la Direttiva UE 2018/1972 istituendo il Codice delle comunicazioni elettroniche europee.

Vari gli obiettivi, ma il più importante, di cui ci vogliamo occupare perché ha aspetti pratici importanti nella vita delle persone, è quello che prevede una maggiore tutela del consumatore.

Soggetto che viene definito dal decreto come "la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta."

Vediamo in che termini il consumatore viene più tutelato da questa normativa.

Principi ispiratori della normativa

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La disciplina del decreto si pone l'obiettivo di salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i seguenti diritti costituzionalmente garantiti:

  • libertà di comunicazione;
  • segretezza delle comunicazioni;
  • libertà d'iniziativa economica ed esercizio in regime di concorrenza, con un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica fondato su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

Il Ministero e le Autorità competenti operano al fine garantire e promuovere la libertà di espressione e d'informazione e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, tutto però deve avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

Connettività, accesso e tutela dei consumatori

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Il Ministero e l'Autorità hanno il compito di perseguire i seguenti obiettivi generali, a tutto vantaggio di conseguenza anche dei consumatori, tra i quali:

  • promuovere la connettività e l'accesso alle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese;
  • garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori.

Le Regioni hanno invece il compito di definire iniziative finalizzate a fornire un sostegno alle persone anziane o con disabilità, ai consumatori con accertato reddito modesto o particolari esigenze sociali e a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.

Trasparenza e velocità nella risoluzione delle controversie

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L'Autorità competente ha il compito di adottare regolamenti procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco onerose per l'esame delle controversie tra utenti finali e operatori, anche in relazione all'esecuzione dei contratti e alle condizioni contrattuali.

L'Autorità inoltre è inserita nell'elenco degli organismi ADR incaricati a gestire sia le controversie nazionali che transfrontaliere nel settore delle comunicazioni elettroniche e postali, di cui all'articolo 141-decies del Codice del consumo.

Prezzi accessibili per i servizi di servizio universale

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L'Autorità vigila sull'evoluzione e sul livello dei prezzi al dettaglio applicati ai servizi di servizio universale praticati sul mercato e in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali dei consumatori.

I prezzi devono essere accessibili sia per quanto riguarda l'accesso a internet a banda larga che per i servizi di comunicazione vocale. Se i prezzi risultano tuttavia troppo onerosi per i consumatori a basso reddito l'Autorità adotta le misure necessarie per garantire loro l'accesso a prezzi accessibili a servizi adeguati di internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa o esigere che i fornitori di questi servizi offrano opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte alle normali condizioni commerciali, o entrambi.

Contratti chiari e sintetici

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I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono fornire ai consumatori una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile in cui devono essere indicati tra gli altri i seguenti dati:

  • i recapiti per fare reclamo;
  • le caratteristiche del servizio fornito;
  • durata, condizioni di rinnovo e di risoluzione.

Per quanto riguarda poi le informazioni contenute nell'allegato 9) è necessario che vengano pubblicate in forma chiara ed esaustiva dai fornitori per la lettura automatica e in un formato accessibile per i consumatori con disabilità.

L'Autorità può prescrivere poi ai fornitori di servizi di accesso a internet di pubblicare informazioni complete, comparabili, attendibili, di facile consultazione e aggiornate sulla qualità dei servizi offerti e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente ai consumatori con disabilità.

Durata del contratto e diritto di recesso

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L'Autorità provvede affinché i contratti stipulati tra consumatori e fornitori non impongano un periodo d'impegno superiore a 24 mesi con l'obbligo di prevedere tra le offerte commerciali che una almeno abbia una durata massima iniziale di 12 mesi.

Se il contratto prevede poi una proroga automatica l'utente finale deve avere il diritto di recedere in qualsiasi momento con un preavviso massimo di un mese e senza penali e costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per il servizio durante il periodo di preavviso.

Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica i fornitori devono informare l'utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, in merito alla fine dell'impegno contrattuale e alle modalità di recesso e su migliori tariffe dei loro servizi. In caso di modifica delle condizioni contrattuali i fornitori devono darne avviso agli utenti almeno 30 giorni prima e informarli che hanno il diritto di recedere se non accettano le nuove condizioni, non oltre però i 60 giorni dalla comunicazione delle modifiche.

Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto o di cambiare operatore, senza incorrere in penali o costi di disattivazione quando gli vengono comunicate le modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore, a meno che le modifiche proposte siano solo a vantaggio dell'utente finale, siano di carattere puramente amministrativo, non abbiano alcun effetto negativo sull'utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell'Unione o nazionale.

Scarica pdf Decreto legislativo n. 207-2021

Foto: 123rf.com
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