Riflessioni sulla modifica unilaterale delle condizioni del contratto tra compagnie telefoniche e consumatori

Avv. Pier Vincenzo Garofalo - Si discute ancora di telefonia e in merito si rende necessario richiamare l'art. 70 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, una vera e propria pietra tombale sui diritti dei consumatori/utenti.

A chi non è mai capitato di ricevere una comunicazione di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali? Il contenuto è sempre lo stesso: rincari, riduzione dei tempi di fatturazione, modifica della promozione precedentemente stipulata.

Eppure l'operatore pubblicizzava la propria offerta promettendo che fosse "per sempre".

La disciplina del Codice del Consumo e del Codice delle Comunicazioni elettroniche

Inoltre, i più informati ponevano la loro fiducia sul disposto di cui all'art. 33, co. 2, del Codice del Consumo, lett. m: "Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso".

Di norma i motivi indicati nel contratto non sono assolutamente legati a pratiche commerciali.

Ex art. 70 co 4 però: "Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l'esercizio del diritto di recesso. L'Autorità può specificare la forma di tali comunicazioni."

Detta norma, in ultimo modificata dall'articolo 49, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 28 maggio 2012 n. 70, ha dunque aperto le porte alle modifiche unilaterali del contratto, finendo per ledere inesorabilmente i diritti dei consumatori/utenti, i quali evidentemente si trovano in una posizione di soggezione rispetto alle compagnie telefoniche. Ad essi è riconosciuto sic et simpliciter il diritto di recedere o meno...

Il regolamento dell'AGCOM

Per porre fine a questi abusi l'AGCOM ha approvato un regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche (qui sotto allegato).

Ex articolo 2: "si applica ai contratti tra operatori ed utenti, fatte salve le disposizioni ove si fa esplicito riferimento ai soli consumatori".

Sulla modifica delle condizioni contrattuali, ex art. 6: "Gli operatori modificano le condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto medesimo, ovvero quando tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell'utente".

Il termine ovvero, in diritto, è usato esclusivamente come congiunzione disgiuntiva, cioè nell'accezione di o/oppure. Sarebbe quindi opportuno intervenire modificando la norma dandole un significato più stringente al fine di eliminare ogni abuso o diversa interpretazione.

In mancanza nessuna promozione sarà mai "per sempre".

Regolamento Agcom

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: