Il decreto infrastrutture convertito in legge prevede diverse modifiche al Codice della strada a tutela dei disabili

Disabili: d'ora in poi "soggetti vulnerabili"

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La legge n. 156 del 9 novembre 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 9 novembre 2021, che ha convertito il decreto infrastrutture n. 121/2021, dedica una particolare attenzione alla circolazione dei disabili attraverso la modifica di alcune disposizioni del Codice della Strada, dedicate soprattutto ai parcheggi.

Nota purtroppo la difficoltà dei disabili di trovare parcheggi liberi loro dedicati. Per questo il nuovo provvedimento ha pensato, da un lato di agevolare i disabili o chi li trasporta nel trovare un posto dove sostare e dall'altro di punire più severamente chi occupa i parcheggi destinati a questi soggetti.

Cambiano perfino le definizioni che riguardano i soggetti disabili. Si va infatti a modificare la terminologia contenuta all'art. 3 del Codice della Strada al punto 53 bis. D'ora in poi non saranno più soggetti "deboli" ma "vulnerabili" e non si definiranno più "disabili in carrozzella", ma "persone con disabilità."

Parcheggi gratuiti per i veicoli al servizio dei disabili

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Con l'introduzione del nuovo comma 3 bis all'art 180 del Codice della Strada

si introduce una norma di civiltà che prevede, in favore dei veicoli al servizio delle persone con disabilità, la possibilità, a partire da gennaio 2022, di parcheggiare gratuitamente anche nei parcheggi con le strisce blu, ossia negli stalli a pagamento, se quelli riservati ai disabili sono già occupati o non sono disponibili.

Multe salate per chi parcheggia nel posto dei disabili

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Per far rispettare ancora di più il diritto dei disabili a disporre di parcheggi riservati il decreto infrastrutture va a inasprire le sanzioni per chi occupa gli spazi di sosta riservati a questi soggetti vulnerabili. La multa minima passa da 84 euro a 168 e la massima da 335 a 672 euro. Via anche più punti della patente, che da 2 passano a 6.

Sosta limitata per le auto elettriche

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I parcheggi che sono muniti delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche potranno essere occupati solo per il tempo occorrente alla ricarica del mezzo. Non è consentito sostare all'interno dell'area oltre un'ora dopo l'operazione di ricarica. Questo divieto temporale però non è previsto nelle ore comprese tra le 23.00 e le 7.00 a meno che non si tratti di un punto di ricarica elevata previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del dlgs n. 257/2016, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW.

Leggi anche Decreto infrastrutture: tutte le novità


Foto: 123rf.com
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