Pronto il decreto sulla banca dati per gli alloggi e le strutture destinati alle locazioni brevi e sul codice identificativo

Pronto il decreto su banca dati e codice identificativo

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Il Ministro per il Turismo, con il decreto del 29 settembre (sotto allegato), in attesa di essere pubblicato in Gazzetta, da finalmente attuazione all'art. 13 quater del decreto crescita, come modificato dall'ultima legge di bilancio per il 2021.

La norma, ricordiamolo, ha previsto l'istituzione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati agli affitti brevi e un codice che li identifica e che deve essere utilizzato in ogni comunicazione che riguarda l'offerta e la promozione dei servizi per l'utenza, fermo restano il rispetto delle leggi regionali. Alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano infatti il decreto ha riconosciuto la facoltà di adottare propri codici identificativi.

Banca dati e codice sono stati pensati dal legislatore per perseguire diverse finalità: tutelare i consumatori e la concorrenza, migliorare l'offerta turistica e ridurre quella irregolare che produce anche evasione fiscale.

Banca dati e codice alfanumerico per le Regioni che non lo hanno

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Il decreto del Ministro del Turismo, all'articolo 2, elenca quelle che sono le informazioni presenti nella banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi per finalità turistiche:

  • tipo di alloggio;
  • ubicazione;
  • estremi dei titoli che abilitano allo svolgimento dell'attività ricettiva e che sono richiesti dalla normativa nazionale, regionale e provinciale in materia urbanistica, di sicurezza, di prevenzione degli incendi, di sicurezza sul posto di lavoro, igiene e sanità;
  • dati del soggetto che esercita l'attività ricettiva, anche nella forma della locazione breve;
  • codice identificativo regionale, ove adottato o codice alfanumerico, che viene generato dalla banca dati nel caso in cui, un regione o una provincia autonoma non ne abbiano adottato uno.

Il codice alfanumerico creato dalla banca dati contiene l'indicazione del tipo di alloggio e della regione o provincia in cui è situato.

Nel caso però in cui, dopo l'attribuzione del codice alfanumerico, la regione o la provincia ne adottino uno loro, allora questo prevale su quello generato dalla banca dati.

Affitti brevi: banca dati su piattaforma

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La banca dati è costituita e gestita su piattaforma informatica da un soggetto selezionato a cui Regioni e province devono trasmettere i dati in loro possesso, senza oneri.

Con protocollo d'intesa tra il Ministro del Turismo e le Province autonome, previo parere del Garante, vengono definiti i parametri tecnici per generare i codice e definire le modalità per accedere alla banca dati.

Le strutture vengono raggruppate in macro tipologie omogenee a livello nazionale tenendo conto dei seguenti criteri discretivi:

  • servizi offerti,
  • posti letto e dotazioni dell'alloggio;
  • attrezzature per finalità ricreative;
  • attività per il benessere della persona;
  • aree di sosta e assistenza per auto e imbarcazioni.

Il protocollo prevede la cooperazione delle amministrazioni per lo scambio delle informazioni, (anche con la collaborazione del sistema camerale), l'aggiornamento dei dati, il monitoraggio delle soluzioni tecniche adottate e le modalità per conoscere il codice alfanumerico o identificativo e il momento da cui decorrerà l'obbligo d'indicarlo su ogni comunicazione, offerta o promozione.

Codice alfanumerico e informazioni della banca dati saranno pubblicate sul sito del ministero del Turismo e alle stesse potranno accedere tutti gli utenti registrati, i cui dati vengono trattati nel rispetto dei principi sanciti per la tutela della privacy.

Obbligo d'indicazione del codice e sanzioni

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I soggetti che hanno la titolarità dei strutture ricettive, coloro che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, chi esercita attività d'intermediazione immobiliare e chi gestisce portali telematici in cui vengono pubblicate le offerte per alloggi a fini turistici, dovranno indicare il codice identificativo regionale, o in assenza, quello alfanumerico generato dalla banca dati "in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza."

Salvo intoppi, l'obbligo d'indicazione del codice identificativo da parte dei soggetti appena individuati, entrerà in vigore a partire dal 2022.

Chi non osserverà questo obbligo sarà soggetto alla sanzione pecuniaria minima di 500 euro fino a un massimo di 5000 euro. Sanzione che, in caso di reiterazione della violazione, sarà aumentata del doppio.

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Foto: 123rf.com
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