Il ddl di conversione del decreto esame avvocato 2021 ha ottenuto il primo via libera da parte del Senato. Ecco le novità introdotte e da confermare alla Camera

Conversione decreto esame avvocato: Senato quasi unanime

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Nella seduta del 31 marzo 2021, il Senato ha approvato il ddl di conversione del decreto legge n. 31/2021, che disciplina le modalità eccezionali di svolgimento dell'esame avvocato 2021, stabilite per fronteggiare l'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da coronavirus (leggi Esame avvocati 2021: il decreto con le regole).

Sul testo del disegno di legge i senatori si sono trovati quasi tutti d'accordo, se solo si considera che nessuno ha votato no, solo due si sono astenuti e il testo ha ricevuto 231 voti favorevoli.

Parola alla Camera con poche ma rilevanti novità

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Il ddl che passa ora all'esame della Camera modifica il decreto legge in pochi passaggi, ma con previsioni significative, che interessano sia le materie oggetto di prova, che la durata di queste, che le giustificazioni che legittimano il differimento dell'esame.

L'impianto generale, comunque, resta lo stesso: le prove sono due e consistono in due orali, con il primo che, sostituendo gli scritti, ha carattere pratico e mette il candidato a confronto con una questione concreta.

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Le materie del secondo orale

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La prima significativa novità ipotizzata dal ddl di conversione riguarda le materie da portare al secondo orale.

Attualmente, infatti, i candidati che abbiano scelto diritto civile o diritto penale per la prima prova, alla seconda devono portare solo l'una o l'altra materia. Il disegno di legge approvato dal Senato, invece, prevede sempre la possibilità di cimentarsi con entrambe le materie (scartando un'altra delle facoltative), a prescindere dall'oggetto del primo orale.

Si segnala, in ogni caso, che l'Unione Praticanti Avvocati non è affatto convinta della novità, ritenuta inutile e ininfluente.

Durata del primo orale

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Tra le altre modifiche apportate al decreto n. 31/2021 da convertire, si segnala l'allungamento del tempo a disposizione del candidato per studiare il quesito oggetto del primo orale.

Se nell'attuale formulazione dell'articolo 2 si prevede che la mezz'ora dedicata a tale attività decorra dal momento della dettatura, il ddl regala ai candidati qualche minuto in più spostando la decorrenza iniziale alla fine della dettatura.

Ordine di svolgimento delle prove e motivi di salute

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Le altre due novità riguardano l'ordine di svolgimento delle prove - con l'introduzione di un comma che prevede che il Presidente di ciascuna Corte d'Appello estragga a sorte la lettera dell'alfabeto che sarà il parametro di riferimento per individuare l'ordine di svolgimento di ciascuna prova - e l'incremento delle ipotesi che costituiscono un legittimo impedimento a partecipare alle prove - con l'aggiunta di comprovati motivi di salute alla positività al Covid, alla sussistenza di una sintomatologia compatibile con il virus, alla quarantena e all'isolamento fiduciario.

Duplice impegno per il Governo

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Il Senato ha approvato anche due ordini del giorno.

Con il primo, il Governo viene impegnato a prevedere che le tracce per ciascuna materia siano predisposte giornalmente in numero adeguato e conforme ai candidati da esaminare, prima dell'inizio della prima prova orale. Da esse verranno poi estratti a sorte i quesiti da sottoporre al candidato.

Con il secondo, il Governo è invitato a garantire che, durante la prima prova, i candidati possano continuare a consultare i codici, pur se non commentati, anche dopo la fase di esame preliminare del quesito.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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