Con la circolare n. 34/2021, l'INPS ha fatto chiarezza sulla possibilità di salvare i contributi volontari versati con un ritardo non superiore a due mesi

L'art. 13-undecies del decreto ristori

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L'articolo 13-undecies del cd. decreto ristori (d.l. n. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020) ha stabilito che i contributi volontari versati all'INPS tardivamente devono considerarsi validi se il ritardo non supera i due mesi e, in ogni caso, non va oltre il 28 febbraio 2021.

Si tratta di una norma che tenta di porre rimedio a una delle molteplici difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica causata dal Covid-19 derogando alla perentorietà del termine previsto di norma per il versamento dei predetti contributi e coincidente, in base a quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 184/1997, con il trimestre successivo a quello solare di riferimento della contribuzione.

La contribuzione versata in ritardo va validata

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A tale proposito, con la circolare n. 34/2021 qui sotto allegata, l'INPS ha chiarito che le sue strutture territoriali devono validare il versamento della contribuzione volontaria dovuta a copertura del periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 anche in caso di pagamento tardivo, purché effettuato entro i due mesi successivi alla scadenza naturale e, comunque, entro il 28 febbraio 2021.

I contributi compresi nella proroga

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L'INPS ha anche precisato quali sono i contributi volontari ricompresi nella proroga, specificando che si tratta di quelli riferiti:

  • al 31 gennaio 2020 (un giorno solo, con riferimento alle gestioni la cui contribuzione è espressa in giorni);
  • ai mesi di febbraio e marzo 2020;
  • al secondo e al terzo trimestre 2020.

L'Istituto non fa cenno ai contributi del quarto trimestre 2020 e ciò in quanto il termine ordinario per il loro versamento è successivo al 28 febbraio 2021, coincidendo con il 31 marzo 2021.

Scarica pdf circolare INPS n. 34/2021
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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