L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 30/E risponde alle tante domande sollevate sul Superbonus 110%

Superbonus 110%, nuovi chiarimenti dell'Agenzia

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Con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 (sotto allegata) l'Agenzia delle Entrate, nelle 83 pagine del documento, prima spiega quali sono le novità apportate dal Decreto n. 104/2020 al Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio, poi risponde ai quesiti fornendo chiarimenti sulla detrazione delle spese per gli interventi che danno diritto alla detrazione suddividendo le domande e le risposte per i seguenti argomenti principali: soggetti beneficiari, tipologie di immobili ammessi, interventi e limiti di spesa, opzione per cessione o sconto in fattura e visto di conformità.

Le novità del Decreto agosto

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Il primo argomento affrontato dalla circolare, come abbiamo visto, sono le novità che il Decreto agosto ha apportato alla disciplina del Superbonus.

Il decreto precisa il concetto di accesso autonomo dall'esterno, che consiste in un "accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva."

Per i comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione e in più è previsto l'aumento del 50% degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus per gli interventi di ricostruzione che si riferiscono ai fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni indicati negli elenchi allegati al decreto-legge n.189/2016.

Le assemblee condominiali che deliberano gli interventi rientranti nel Superbonus o l'opzione tra cessione o sconto, sono valide a condizione che siano "approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio."

Per semplificare la presentazione dei titoli abilitativi per gli interventi sulle parti comuni le asseverazioni dei tecnici abilitati dello stato legittimo degli immobili plurifamiliari "e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi."

Risposte sul Superbonus 110%

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Dopo l'illustrazione delle novità del Decreto Agosto vediamo alcune delle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate ai molti quesiti pervenuti sul Superbonus, tralasciando quelle troppo tecniche per le quali si rinvia direttamente alla lettura della circolare.

Le ONLUS, le APS e le OdV non vanno incontro a limiti per quanto riguarda il Superbonus. Non rileva infatti la tipologia di immobili, la categoria catastale e la destinazione dell'immobile. Per loro non vale inoltre la limitazione degli immobili residenziali prevista per le persone fisiche e neppure il limite delle due unità immobiliari.

Agli Istituti autonomi case popolari (IACP) il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 su parti comuni di edifici interamente di loro proprietà, o sostenute in veste di gestori per conto dei comuni, proprietari degli stessi.

Il Superbonus spetta ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività d'impresa o arti e professioni, se le spese hanno ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito "privatistico". Il Superbonus quindi è escluso per gli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività d'impresa, arti o professioni.

Le fognature e i sistemi di depurazione non rilevano ai fini della verifica dell'autonomia funzionale dell'immobile, per cui, se due unità abitative hanno in comune solo questi elementi devono considerarsi funzionalmente indipendenti ai fini del Superbonus. Può considerarsi funzionalmente indipendente anche una villetta a schiera allacciata a un sistema di teleriscaldamento, gestito da un supercondominio, che serve anche altre unità immobiliari e che fornisce riscaldamento e acqua calda.

Superbonus anche per edifici di categoria catastale F/2 ("unità collabenti") purché al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).

Tra le installazioni che beneficiano del Superbonus rientra anche il cappotto termico interno negli edifici sottoposti a vincoli storico artistici o paesaggistici, dato che è impossibile intervenire sull'involucro per migliorare di due classi l'efficienza energetica.

Possono beneficiare del Superbonus anche gli interventi trainanti eseguiti su una pertinenza.

Le spese per il rilascio di attestazioni, asseverazioni e visto di conformità, necessari ai fini della detrazione, cessione o sconto sono detraibili al 110 per cento.

Il rilascio delle asseverazioni richieste dal decreto rilancio per beneficiare del Superbonus da parte di soggetti non abilitati non consente di accedere all'agevolazione.

Superbonus 110%: i chiarimenti per il condominio

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Diverse le delucidazioni chieste il materia condominiale, di seguito le risposte più interessanti.

Beneficiano del Superbonus i condomini, mentre sono esclusi gli interventi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari.

Si considera intervento trainante e beneficia dell'agevolazione la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale centralizzato, anche se non serve tutte le unità condominiali.

Se un condomino possiede quattro appartamenti nel condominio può fruire del Superbonus senza limitazioni per gli interventi eseguiti sulle parti comuni, mentre in relazione alle sue proprietà ne può beneficiare limitatamente a due unità.

Se un condomino risulta moroso per il mancato versamento delle quote condominiali non ha diritto alla detrazione.

In caso di sconto in fattura per interventi su parti comuni condominiali, deve essere rilasciata fattura unica destinata al solo condominio e non frazionata fra i vari condomini in funzione della spesa a ciascuno imputata.

In caso d'intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, il miglioramento delle due classi energetiche deve essere verificato considerando l'edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati.

Scarica pdf Circolare Agenzia Entrate n. 30 E/2020

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