E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (19 marzo, n.64) la delibera del 2 marzo 2011, con la quale il Garante della Privacy ha inteso delineare le linee guida per la protezione dei dati sensibili per la Pubblica Amministrazione. La PA, infatti, è tenuta alla pubblicazione in rete di dati, relativi all'adozione degli atti amministrativi, per finalità connesse alla trasparenza dell'amministrazione pubblica. I dati relativi alla valutazione del lavoro svolto dai dipendenti pubblici, dunque, vanno pubblicati, ma bisogna anche valutare le modalità con cui tale pubblicazione avviene. Ad esempio, bisogna scegliere se questi possano essere trovati online, accedendo dai motori di ricerca, o solo tramite ricerca interna al sito di pubblicazione. Deve esserne comunque assicurata adeguata pubblicità, per garantire i principi di trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, ma al contempo bisogna impedire che i dati possano essere consultati e visionati in modo indiscriminato e per un periodo indeterminato di tempo. Inoltre, è necessario, secondo il Garante, impedire la duplicazione massiva dei file, attraverso l'introduzione di un firewall, che riconosca il numero anomalo di accessi nell'unità di tempo, con opportuni filtri.

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