Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 37 del 15 ottobre 2010, esprime il proprio parere in merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni contributive previste dall'art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990, in caso di precedente cessazione del rapporto di lavoro. Le agevolazioni - ricorda preliminarmente il Ministero - sono riconosciute nelle ipotesi in cui si proceda ad assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato (anche part-time), a condizione che il datore di lavoro effettui "assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto" e dette assunzioni "non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi". Il Dicastero precisa che il periodo entro il quale non devono essere stati effettuati licenziamenti comprende i sei mesi precedenti la data della nuova assunzione e che, come evidenziato nel messaggio INPS n. 20399/2005, fra i dipendenti licenziati per qualsiasi causa non sono compresi quelli che si dimettono e quelli assunti a termine i cui contratti si risolvono alla prevista scadenza. In conclusione, il datore di lavoro non può fruire dei benefici contributivi di cui all'art. 8, comma 9 della L. n. 407/1990 qualora nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o receda dal contratto
per mancato superamento del periodo di prova.

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