L'Agenzia del Territorio ha precisato il principio in oggetto con la Circolare 9 del 2002. Secondo l'Agenzia, anche alle formalita' di trascrizione relative agli atti di pignoramento immobiliare per i crediti alimentari stabiliti dalla sentenza
di divorzio o di separazione è applicabile il regime di esenzione fiscale previsto dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 (Agenzia del Territorio, Circolare 18 ottobre 2002, n.9 - Trascrizione atti di pignoramento immobiliare - Crediti per alimenti - Applicabilita' dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 - Imposta ipotecaria).
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