Passa al Senato con 134 voti a favore il ddl di delegazione europea che fissa anche i principi per il recepimento della Direttiva sul diritto d'autore

Approvato il ddl che recepisce anche la Direttiva Ue sul diritto d'Autore

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Il Senato approva il ddl 2019-2020 sul recepimento delle Direttive Europee (sotto allegato), come redatto a fine gennaio dal Governo. Il disegno di legge, che contiene la delega al Governo per il recepimento di tutta una serie di Direttive Europee, all'art. 9 contempla i principi e i criteri direttivi a cui l'Esecutivo deve attenersi nel recepire la Direttiva europea 2019/790 (sotto allegata) che si occupa del diritto d'autore e dei diritti connessi nel mercato unico digitale e che va a modificare le precedenti e risalenti direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

I principi e i criteri per il recepimento della Direttiva

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Vediamo quindi che cosa prevede in particolare l'art. 9 del disegno di legge e quali sono i principi cui il Governo deve attenersi nel recepire la Direttiva Europea sul Copyright.

Prima di tutto l'Esecutivo deve rispettare quanto previsto dall'art. 32 della legge n. 234/2012, che contempla tra l'altro la massima semplificazione dei procedimenti, il divieto d'introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli contemplati dalla Direttiva interessata, la previsione di sanzioni penali e amministrative, se necessarie al rispetto delle regole, l'obbligo di rispettare le modifiche intervenute nella Direttiva fino all'esercizio della delega e il divieto di discriminazione ai danni dei cittadini italiani.

Per quanto riguarda invece i principi più specifici da rispettare nell'esercizio della delega, che fanno riferimento in misura maggiore e diretta con il diritto d'autore, ecco i più importanti dettati dall'articolo 9:

  • disciplinare i limiti e le eccezioni previste nel caso in cui si voglia estrarre da un testo i dati indicati dall'art 3 della direttiva 2029/790, garantire adeguati livelli di sicurezza di reti e banche dati e infine chiarire come deve realizzarsi l'accesso in modo legale e quali requisiti devono possedere i soggetti coinvolti;
  • sancire i requisiti necessari a determinare se un'opera o altri materiali possono essere considerati fuori commercio;
  • chiarire che cosa si intende con il termine "estratti molto brevi" per non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;
  • stabilire la misura dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche, destinati agli autori, tenendo conto dei diritti di questi ultimi;
  • definire l'entità del compenso da riconoscere agli editori quando l'opera viene utilizzata in virtù di una limitazione o eccezione, tenendo conto dei diritti degli autori;
  • definire il livello di diligenza richiesto per considerare integrato il requisito dei "massimi sforzi" come contemplato dall'art. art. 17 al paragrafo quattro della Direttiva, il quale stabilisce che: "Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostrino di: a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione";
  • definire la disciplina dei reclami e dei ricorsi e dell'organismo preposto a dette procedure di risoluzione;
  • stabilire modi e criteri di adeguamento in mancanza di accordo contrattuale collettivo per consentire ad artisti, interpreti, esecutori e autori, al fine di, come contemplato dall'art. 20 della Direttiva: "rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o gli aventi causa, se la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni."
  • Stabilire infine modalità e criteri variabile in base all'opera e al settore, al fine di consentire "all'autore o artista (interprete o esecutore) che abbia concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti per un'opera o altri materiali protetti" di revocare, in tutto o in parte "la licenza o il trasferimento dei diritti in caso di mancato sfruttamento di tale opera o altri materiali protetti."

Soddisfazione dal Presidente della Siae

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Alla notizia dell'approvazione del ddl sul recepimento della Direttiva sul Diritto d'autore il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol si dice soddisfatto per questo passo verso la civiltà in favore di tutti gli autori e artisti e rivolge un grazie particolare "al Senatore Maurizio Gasparri, che in Aula ha ribadito con fermezza l'urgenza di proteggere il lavoro dei creativi contro il saccheggio senza freni perpetrato, anche in questi mesi tremendi, dai giganti del web."

Non resta che attendere l'approvazione del ddl anche da parte della Camera, preferibilmente in tempi rapidi, per avere una legge definitiva sulla materia e dare la possibilità anche agli autori minori di lavorare e vivere grazie al diritto d'autore.

Leggi anche:

- Riforma copyright: oggi il voto finale

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Scarica pdf DDl 1721 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee
Scarica pdf Direttiva UE 2019/790

Foto: 123rf.com
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