Oltre alla proroga dello stato di emergenza, il D.L. 83/2020 ha l'effetto di prolungare l'efficacia di una serie di misure in materia di lavoro, scuola e sanità

Proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre

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Il Decreto legge n. 83/2020 (qui sotto allegato) segna un'ulteriore e fondamentale tappa nel percorso intrapreso dal Governo per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto, pubblicato in G.U. n. 190 del 30 luglio 2020 reca, infatti, "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020".

In sostanza, il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 lo "stato di emergenza", originariamente dichiarato a gennaio e che avrebbe dovuto avere una validità di sei mesi. Si tratta, in sostanza, delle disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia.


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Innanzi al Senato, in occasione dell'annuncio ufficiale della decisione di prorogare lo stato di emergenza, il premier Giuseppe Conte ha ricordato "che la dichiarazione dello stato di emergenza è prevista dal Codice di protezione civile" trattandosi dunque di una fonte di rango primario e di carattere generale, sulla cui legittimità si è espressa anche la Corte Costituzionale. Tale dichiarazione, ha soggiunto Conte "costituisce il presupposto per l'attivazione di una serie di poteri e di facoltà, necessari per affrontare - con efficacia e tempestività - le situazioni emergenziali in atto".

Stato di emergenza: gli effetti della proroga

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In pratica, la dichiarazione di emergenza funge da fondamento per l'adozione di quei provvedimenti da adottare in maniera tempestiva per fronteggiare eventuali problematiche che potrebbero insorgere nei prossimi mesi, ad esempio la creazione di zone rosse in caso di nuovi focolai, e scongiurare così una nuova e rapida diffusione del virus.

Inoltre, senza la proroga dello stato di emergenza, avrebbero cessato di avere effetto tutta una serie di interventi: Conte ha parlato di 38 ordinanze, di cui 4 ancora attualmente al vaglio della Ragioneria generale dello Stato, e di tutti i conseguenti provvedimenti attuativi. Verrebbero meno, inoltre, le funzioni di coordinamento attribuite al Capo della Protezione civile, i poteri straordinari attribuiti tra l'altro ai Presidenti delle Regioni, oltre che le funzioni del il Comitato tecnico-scientifico.

Tutto in un momento, come quello attuale, ancora assai delicato e che non vede affatto cessata l'emergenza COVID-19, senza dimenticare che a breve oltre dieci milioni di persone, tra studenti, insegnanti e personale amministrativo, rientreranno nelle scuole per cui è prevista la riapertura.

Oltre alla proroga dello stato di emergenza, il D.L. ha effetto anche per quanto riguarda i termini ulteriori e specifiche misure che interessano il mondo della sanità, della scuola e del lavoro. Infatti, il decreto consta anche di un allegato che fornisce un elenco dettagliato di disposizioni legislative (contenute nei provvedimenti adottati durante l'ultimo periodo, es. Cura Italia, Rilancio ecc.) i cui termini sono prorogati al 15 ottobre 2020.

Cessano di avere effetto al 31 luglio, invece, gli altri termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza che sono previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto.

Sanità

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In primis, sono prorogati i termini delle misure relative al reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nonché quelli per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l'assunzione degli specializzandi, per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario.

Ancora, la proroga coinvolge anche le innovazioni introdotte per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale, nonché per la disciplina delle aree sanitarie temporanee. Prolungate anche le novità inerenti l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale.

Manterranno vigenza, inoltre, anche le disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali, nonché quelle in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica.

Esteso lo smart working

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Prorogato lo "smart working" senza necessità di accordi individuali previsto dall'art. 90 del D.L. Rilancio. La proroga, tuttavia, non comprende il secondo comma della norma, che consente di svolgere la prestazione lavorativa in lavoro agile anche attraverso strumenti informativi nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Più tempo per congedi parentali e bonus babysitter

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La proroga investe anche i termini utili per richiedere il congedo parentale di cui al D.L. Cura Italia, poi rafforzato con il D.L. Rilancio. Consequenzialmente, ci sarà più tempo anche per richiedere il bonus baby sitter di 1.200 euro che è possibile godere in sostituzione del congedo.

Altre misure prorogate

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Prorogate anche diverse misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività. Il D.L., inoltre, interviene estendendo le disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale, sul potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà, sulla semplificazione in materia di organi collegiali.

Più tempo anche per le misure urgenti previste per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e di quelle per l'edilizia scolastica. Rimane operativa anche la disciplina relativa al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Scarica pdf Decreto Legge n. 83/2020

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