Per l'Istituto nessuna connessione tra il riconoscimento dell'origine professionale del contagio e la responsabilità del datore di lavoro

di Lucia Izzo - Dal riconoscimento del contagio COVID-19 come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro poiché l'ammissione alla tutela INAIL non ha alcun rilievo in sede penale e civile. lo ha chiarito l'istituto stesso con un comunicato che si innesta nel dibattito sorto in ordine alla disciplina introdotta dal D.L. n. 18/2020.

Coronavirus: contagi come infortuni sul lavoro

[Torna su]

Come noto, il decreto-legge Cura Italia, definitivamente convertito dalla legge 27/2020, ha previsto l'equiparazione tra infortunio sul lavoro e contagio da Covid-19, meritevole di ricevere la copertura assicurativa INAIL (leggi anche Coronavirus: contagi sul lavoro tutelati come infortuni).

In particolare, tale norma (applicabile sia ai datori di lavoro pubblici che privati) precisa che, nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro, il medico accertatore debba redigere il consueto certificato di infortunio e inviarlo telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.

Ancora, l'art. 42 del Cura Italia precisa che le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro siano erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Nella Circolare n. 13 del 3 aprile 2020, l'INAIL ha poi chiarito che, secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, tutela tali affezioni morbose inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro

poiché, in tal casi, la causa virulenta viene equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, vengono dunque ricondotti anche i casi di infezione da nuovo Coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall'Istituto.

COVID-19 e responsabilità del datore di lavoro

[Torna su]

L'equiparazione tra infortunio sul lavoro e contagio da Covid-19, meritevole di ricevere la copertura assicurativa INAIL, tuttavia, ha diffuso una crescente preoccupazione: infatti, in molti hanno evidenziato la possibilità che il datore di lavoro, anche qualora abbia adempiuto alle prescrizioni di norme e regolamenti, possa venire coinvolto sul piano penale per i reati di lesioni oppure omicidio colposo. L'allarme è stato lanciato anche dai Consulenti del Lavoro: "È un problema non da poco che rischia di bloccare la riapertura di molte piccole e micro aziende" ha commentato Marina Calderone, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

A fornire un chiarimento sul punto critico ci ha pensato direttamente l'INAIL che, in una comunicazione sul proprio portale istituzionale, ha fatto riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale per le infezioni da Covid-19 di cui l'Istituto abbia accertato l'origine professionale.

L'Istituto ha rammentato che "i criteri applicati dall'INAIL per l'erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori che hanno contratto il virus sono totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile, dove è sempre necessario dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza".

INAIL: "Criteri diversi da quelli che valgono in sede penale e civile"

[Torna su]

Non si possono confondere, si legge nel comunicato, i criteri applicati dall'INAIL per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi che valgono in sede penale e civile, dove l'eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa.

L'ammissione del lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative INAIL non assume, dunque, alcun rilievo né per sostenere l'accusa in sede penale, dove vale il principio della presunzione di innocenza e dell'onere della prova a carico del pubblico ministero, né in sede civile, perché ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l'accertamento della colpa nella determinazione dell'infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza.

Infine, ha soggiunto l'Istituto, "la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro, che sono oggetto di continui aggiornamenti da parte delle autorità sulla base dell'andamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente difficile configurare la responsabilità civile e penale dei datori di lavoro".


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: