Mutano i requisiti per il bonus professionisti: solo chi è iscritto in via esclusiva all'ente privato di gestione obbligatoria e non è titolare di pensione ne ha diritto

di Annamaria Villafrate - Il decreto liquidità n. 23/2020 (sotto allegato) cambia i requisiti richiesti ai professionisti per accedere al bonus di 600 euro previsto per fronteggiare l'emergenza Covid19 che ha costretto molti a sospendere o ridurre fortemente l'attività lavorativa. Alcuni enti stanno cercando di mettere a punto modalità non troppo invasive per consentire ai professionisti di aggiornare la domanda già presentata nei giorni scorsi, per evitare che l'invio di nuova documentazione appesantisca i sistemi e rallenti i tempi di risposta.

Cambiano i requisiti per il bonus professionisti

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Il decreto liquidità n. 23/2020 cambia i requisiti di accesso per il bonus di 600 euro che il Cura Italia ha deciso di riconoscere ai professionisti, costretti a causa dell'emergenza sanitaria a sospendere l'esercizio della propria attività. L'art. 34 del decreto infatti, intitolato "Divieto di cumulo pensione e redditi" sancisce che "Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva." Dalla formulazione è chiaro che il professionista che ha in corso anche un contratto da dipendente, è escluso dal beneficio così come chi è titolare di un trattamento pensionistico, compresi i trattamenti indiretti di reversibilità e superstiti.

Cassa Forense: immutato l'ordine di presentazione delle domande

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Questa modifica inaspettata costringe gli oltre 400 mila professionisti che nei giorni scorsi si erano attivati per presentare l'istanza a doverla inoltrare nuovamente. Cassa Forense

, che aveva già predisposto migliaia di bonifici, è riuscita a bloccare i pagamenti. Evidente infatti che, in base ai nuovi requisiti, l'avvocato che magari svolge altresì attività di docente, non essendo iscritto in via esclusiva alla Cassa degli avvocati, anche se rientra nei limiti reddituali richiesti per il bonus, viene escluso dal beneficio. Chi invece ha già presentato domanda, deve ripetere l'autocertificazione perché deve dichiarare il possesso dei nuovi requisiti, ossia l'iscrizione esclusiva all'ente privato di previdenza obbligatoria e il la non titolarità di trattamenti pensionistici.

Cassa Forense però tranquillizza i suoi iscritti, precisando che la dichiarazione integrativa richiesta con cui l'avvocato iscritto deve dichiarare i nuovi requisiti, non incide sull'ordine di presentazione della domanda, solo se il professionista non provvederà alla sua integrazione entro il 30 aprile non andrà incontro al mancato accoglimento dell'istanza.

E gli altri professionisti?

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L'Inpgi, che gestisce la previdenza dei giornalisti non è riuscita a bloccare la procedura, per cui ormai qualche pagamento è partito. Stesso problema per l'Enpacl, l'ente dei consulenti del lavoro infatti ha iniziato a erogare i bonus ai suoi iscritti. Nessun problema invece per fortuna per l'ente previdenziale di ingegneri e architetti, perché chi è già iscritto a un'altra gestione non può iscriversi alla Inarcassa.

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Scarica pdf Decreto legge n. 23/2020

Foto: 123rf.com
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