Il bonus maggio per i professionisti passa da 600 a 1000 euro ed è erogato in forma automatica a chi ne ha già beneficiato, previa domanda agli altri

Bonus da 1000 euro a chi spetta

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Da 600 euro passa a 1000 il bonus per i liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato e relativo al mese di maggio 2020. Il bonus però prevede un doppio binario. Ad alcuni professionisti l'indennità viene corrisposta in automatico, ad altri invece viene richiesto di presentare apposita domanda.

Per l'attuazione della misura prevista dall'art. 13 del Decreto Agosto n. 104/2020, contenete " Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" la norma rinvia al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020.

Alla misura sono destinati 530 milioni di euro, per cui beneficeranno del bonus 530 mila professionisti, tra cui dentisti, notai, avvocati e architetti.

Bonus automatico per chi ne ha già beneficiato

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Il bonus da 1000 euro viene riconosciuto automaticamente a tutti quei professionisti che nei mesi passati, ossia marzo e aprile, hanno già beneficiato dell'indennità di 600 euro e che nel mese di maggio 2020 è innalzato a 1000 euro.

Chi può fare domanda per ricevere il bonus maggio

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Chi invece non ha beneficiato di alcuna forma di aiuto nei mesi precedenti, per ottenere il bonus da 1000 euro deve fare domanda entro e non oltre il 30° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto agosto, ossia 30 giorni a partire dal 15 agosto 2020.

Anche a questi soggetti si applicano le disposizioni del decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2020.

Requisiti per accedere al bonus

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Ricordiamo brevemente che per beneficiare del bonus il decreto interministeriale del 29 maggio 2020 richiede che il professionista, durante l'emergenza epidemiologica sia stato costretto a cessare, ridurre o sospendere l'attività, intendendo:

  • "per cessazione dell'attività, la chiusura della Partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020", termine ora prorogato al 30 maggio;
  • "per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019." Definizione che non fa riferimento a coloro che si sono iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato nel 2019 e nel 2020.

Requisiti a cui se ne accompagnano altri che il libero professionista deve dichiarare sotto la propria responsabilità in fase di presentazione dell'istanza, come ad esempio di non percepire altre forme di aiuto previste del decreto Cura Italia e di non aver già presentato ad altra cassa domanda per lo stesso bonus.

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Foto: 123rf.com
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